Categorie: Diritto Famiglia

Ammissione del cumulo di domande di separazione e divorzio anche nelle procedure consensuali
Data: 02 Nov 2023
Autore: Conte Giacomini Avvocati

Con ricorso congiunto due coniugi hanno chiesto al Tribunale di Treviso di pronunciare la loro separazione personale con le connesse disposizioni relative all’affidamento e collocazione della loro figlia minore e al mantenimento in favore di quest’ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Le parti chiedevano che il tribunale pronunciasse, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni richieste per la separazione personale.

Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha rilevato l’esistenza di una questione pregiudiziale di diritto, relativa all’ammissibilità del cumulo delle due domande di separazione e di divorzio. In seguito alla riforma Cartabia la possibilità di proporre le domande contemporaneamente invero è stata espressamente prevista nei soli casi di separazione giudiziale.

A fronte di ciò all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma, alcuni Tribunali, come Firenze e Treviso, hanno applicato la nuova legge solo ai giudizi contenziosi, cioè, per intenderci, quelli in cui i coniugi litigano, altri invece, tra cui il Tribunale di Milano e quello di Genova, hanno applicato estensivamente la nuova procedura anche ai procedimenti congiunti, cioè quelli in cui i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione e su quelle del loro futuro divorzio.

Secondo quest’ultimo orientamento, era illogico pensare che solo i coniugi più litigiosi potessero accedere a un’unica procedura di separazione e divorzio più snella e veloce, mentre quelli “virtuosi”, che avevano raggiunto un accordo, non potessero avere analoga possibilità, dovendo invece continuare a sottostare al vecchio giogo dei due distinti procedimenti, quello di separazione e quello di divorzio, con duplicazione dei costi e dilatazione dei tempi necessari per avere la libertà di stato.

Come detto, nel contrasto interpretativo, il Tribunale di Treviso ha sottoposto la questione alla Corte di Cassazione, che ha deciso di seguire l’orientamento dei Tribunali di Milano e Genova chiarendo che la Riforma va applicata indistintamente a tutti i coniugi che intendono separarsi e divorziare, essendo assurdo e paradossale che lo Stato penalizzi proprio i cittadini che, trovando delle intese tra loro, alleggeriscono il carico di lavoro dei Giudici e facilitano la risoluzione dei conflitti familiari.

Cassazione civile sez. I, sentenza del 16/10/2023 n. 28727

(art. 473 bis 51 – art. 473 bis 49 c.p.c.)

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento consensuale di separazione e divorzio è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta di separazione e contestualmente di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni che è comunque sottoposto al controllo del Tribunale. 

Benché risulti essere coerente con uno degli aspetti più importanti della riforma del processo civile voluta da Cartabia e cioè trovare le misure per rendere più rapidi divorzi e separazioni, che fin qui avevano avuto spesso tempi lunghissimi, detta sentenza è stata accolta da tutti come una vera svolta arrivando addirittura a parlarsi di divorzio facile.

 

Di fatto cosa succede quindi ?

Preliminarmente è bene chiarire che detta novità normativa non significa che in Italia si possa arrivare direttamente al divorzio (come avviene nella maggior parte dei Paesi europei), in quanto la separazione resta uno step necessario e, comunque, anche in caso di accordo, tra separazione e divorzio deve intercorrere il termine di legge di 6 mesi (esteso a 12 mesi per chi litiga).

La nuova normativa prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Il Tribunale valuterà l’accordo relativo alla domanda di separazione personale con una sentenza che non definirà tutte le domande proposte.

Una volta passata in giudicato, il dispositivo sarà trasmesso all’Ufficiale di Stato civile per le annotazioni nei registri dello stato civile. Quando diventerà procedibile la domanda di divorzio, ossia come previsto dalla legge 898/70 dopo sei mesi dalla comparizione personale delle parti di fronte al giudice, il Tribunale provvederà ad esaminare la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e rimetterà la causa innanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate con l’atto congiunto.

Secondo la prassi adottata dal tribunale di Milano – sez. IX sentenza n. 3542 del 5 maggio – se le parti hanno richiesto la trattazione scritta in sostituzione della prima udienza di comparizione, con le stesse note scritte dovranno confermare le condizioni già concordate anche con riferimento al divorzio.

Le condizioni dovranno essere le stesse, poiché la modifica unilaterale sarà ritenuta ammissibile solo in presenza di fatti nuovi. In tal caso, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo, il Tribunale respingerà la domanda congiunta di divorzio, mancando il requisito di cui all’art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c. .

Le domande connesse ai due procedimenti, l’affidamento e il mantenimento dei figli, sono uguali nei due giudizi, mentre diversi sono i presupposti dell’assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione e nel divorzio.

La sentenza emessa conterrà quindi autonomi capi per le diverse domande e fisserà la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti

Nel caso di cumulo di domande il mantenimento del coniuge separato avrà una valenza intertemporale, ossia fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

 

Altra questione di fondamentale importanza che viene toccata con detta pronuncia attiene la più o meno esplicita affermazione della validità dei patti fatti con l’assistenza legale al momento della separazione e in vista del divorzio.

Un deciso e netto cambio di orientamento quindi, considerando che sino ad oggi la giurisprudenza ha ritenuto gli accordi stipulati in sede di separazione in virtù del futuro scioglimento del vincolo matrimoniale, nulli per illiceità della causa, perché contrari ai doveri inderogabili nascenti dal matrimonio, anche se gli stessi soddisfino le necessità dell’ex coniuge (Cass. Civ. n. 11012/2021 e Cass. Civ. n. 20745/2022).

Orbene, dal tenore della sentenza al contrario si evince il riconoscimento non solo dei patti matrimoniali (stipulati durante il matrimonio) ma soprattutto  di quelli prematrimoniali (sottoscritti prima delle nozze): se, infatti, come ha decretato la Cassazione, i coniugi possono decidere le condizioni del loro futuro divorzio quando si stanno separando e, quindi, quando il matrimonio è in crisi, perché non potrebbero farlo prima di sposarsi o anche durante il matrimonio, quando tra loro c’è amore e armonia?

Per fare un esempio: ciascun coniuge può legittimamente rinunciare all’assegno di divorzio al momento della domanda di divorzio o accettare una soluzione una tantum, mentre gli accordi con i quali i coniugi fissano, già in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono da sempre invalidi, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Se si consentisse la presentazione simultanea delle due domande nei procedimenti congiunti, le parti disporrebbero già all’atto del deposito del ricorso, di entrambi gli status e dei connessi diritti, con conseguente loro rinuncia preventiva.

A tali obiezioni la Cassazione ha risposto sostenendo che il cumulo delle due domande non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni, che comunque sarà sottoposto alla valutazione complessiva dei giudici.

Del resto, ha evidenziato la sentenza, gli interventi del legislatore in materia di negoziazione assistita, di divorzio breve (L. 6 maggio 2015, n. 55), e la recente riforma (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), hanno ampliato sempre più il ruolo dell’autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale.

Tale ultima considerazione ci porta a credere che in effetti sia in atto una lenta ma progressiva azione tesa ad eliminare l’obbligo del doppio step giuridico (separazione e divorzio), dualismo oramai ritenuto obsoleto e non più conforme agli interessi delle parti; evenienza che, come specificato prima, ci allineerebbe peraltro alla gran parte degli ordinamenti degli altri paesi Europei.

Avv. Luigi Nasta

 

 

Immagine: <a href=”https://it.freepik.com/foto-gratuito/coppia-di-sposi-con-certificato-di-divorzio_2767735.htm#query=separazione&position=9&from_view=search&track=sph”>Immagine di rawpixel.com</a> su Freepik

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