In the course of a judicial hearing that took place last week, a Judge of the Court of Genova recognized, in favor of ENPA, one of the most important association for the protection of animals rights in Italy, its status as an injured party in the criminal proceeding against a foreign citizen charged with the crime of mistreatment of animals ex art. 544 ter c.p.
In particular, he is accused of the exportation from Tunisi of 184 turtles belonging to a protected species, as recognized by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (also known as the Washington Convention) closed in two boxes without air, food and water, causing them to suffer-
Con grande soddisfazione, nel corso di un’udienza che si è tenuta la scorsa settimana, è stata ammessa la nostra costituzione di parte civile in favore dell’Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS (anche ENPA) davanti al Tribunale di Genova in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero per il reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p.
L’ENPA, infatti, ai sensi del proprio Statuto provvede, in particolare, alla protezione degli animali e dei loro diritti nonché alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, a tal riguardo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio, con il Decreto Ministeriale del giorno 7/7/2004, l’ha riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi art. 13 della L. 349/1986. Inoltre, il Ministero della Salute ai sensi del Decreto del 2 novembre 2006 ha inserito l’ENPA tra le associazioni che perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro il sentimento per gli animali e alle quali devono essere affidati gli animali sequestrati o confiscati.
Pertanto, l’ENPA, nell’ambito dei procedimenti penali riguardanti offese ai beni giuridici dell’ambiente e del sentimento per gli animali, essendo la tutela di tali interessi tra le sue finalità statutarie, è legittimato ad esercitare i diritti e le facoltà attribuite ex lege alla persona offesa dal reato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, un ente può partecipare iure proprio come parte civile se abbia subito un danno risarcibile a causa della condotta penalmente rilevante, ovvero se sia stato leso un diritto soggettivo dell’ente, assunto nello statuto interno a ragione della propria esistenza, in modo tale che tra l’offesa al bene e la lesione del diritto vi sia un nesso eziologico sicuro.
Nella fattispecie in oggetto, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza presso il Porto di Genova effettuato nel luglio 2014, erano state rinvenute all’interno dell’autovettura dell’imputato 184 tartarughe vive appartenenti alla specie “Testudo Graeca”.
Questa tipologia di animale è espressamente protetta in quanto inclusa nell’Appendice II della Convenzione di Washington che tutela le specie di flora e fauna minacciate d’estinzione e nell’allegato A del Regolamento CE n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Tali tartarughe erano stipate dentro due scatoloni di cartone sigillati con del nastro adesivo senza cibo né acqua in evidenti condizioni di malessere. Inoltre, l’imputato era sprovvisto del certificato CITES che viene rilasciato dalle autorità del Paese di origine il quale dimostra la legale provenienza degli animali.
Alla luce di quanto sopra, sembra evidente che l’imputato ha provocato una lesione diretta e immediata dell’interesse primario dell’Associazione, in quanto – avendo sottoposto 184 esemplari di tartaruga di razza protetta a trattamenti che procuravano loro inutili sofferenze, lesioni e, in alcuni casi, addirittura la morte – con la di lui illecita condotta ha inciso, oltre che sul bene tutelato in via diretta dalla norma penale, anche sull’interesse alla tutela del patrimonio morale imprescindibile dell’ENPA, interesse qualificabile quale diritto soggettivo.
Inoltre, purtroppo, quattro tartarughe, a causa dei maltrattamenti subiti e malgrado le cure loro prestate, sono poco dopo decedute presso il centro veterinario al quale erano state affidate. Quest’ultima circostanza è stata fatta emergere in udienza posto che l’evento – morte dell’animale, ai sensi dell’art. 544 ter c. 3 c.p., costituisce una circostanza aggravante.
Ad ogni modo, con grande sollievo, attualmente gli altri 180 esemplari, dopo essere stati sequestrati dal Corpo Forestale dello Stato N.O. CITES, sono stati restituiti al Servizio CITES dello Stato dal quale erano state prelevate e si trovano presso una Parco Nazionale protetto.