Categorie: Diritto degli animali

Animali e Costituzione italiana.
Data: 11 Feb 2022
Autore: Manuela Giacomini

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione.

Come noto, infatti, l’8 febbraio 2022, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della nostra Carta, il 9 ed il 41.

La salvaguardia dell’ambiente e la protezione degli animali entrano, finalmente, a far parte dei «valori fondanti» dello Stato.

In particolare, l’articolo 9 della Costituzione rientra tra i principi fondamentali e con la riforma è stato introdotto il terzo comma.

Nei primi due commi, l’articolo prevede che la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», aggiungendo con il terzo comma che essa «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Con l’ultima frase, la Costituzione delega espressamente al Parlamento l’approvazione delle leggi a tutela di tutti gli animali presenti nel nostro Paese.

Per la prima volta quindi, viene introdotto nella Costituzione il riferimento diretto agli animali ma è importante notare che, in ogni caso, gli animali fanno parte anche dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Si tratta certamente di una novità degna di nota che segue l’orientamento della normativa europea la quale, con l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, precisa che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».

A tale proposito, si ricorda che sin dal 1970, l’Unione ha iniziato a promulgare una legislazione specifica a favore del benessere degli animali.

Il primo ed esplicito riferimento è stata la “Dichiarazione sul benessere degli animali”, la quale fu annessa al Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1992, e in cui viene chiesto alle Istituzione europee di tenere pienamente conto del benessere degli animali durante l’elaborazione e l’attuazione della legislazione nei settori della ricerca, dei trasporti, dell’agricoltura e del mercato interno.

Più tardi, la volontà di proteggere gli animali fu dichiarata all’interno del Trattato di Amsterdam del 1999, tramite il suo Protocollo n. 33/1997 che ha creato un obbligo legale a tenere conto del benessere degli animali e per la prima volta si riferisce agli animali come esseri senzienti, uno status ben diverso da quello che si ricollega al diritto di proprietà o di un prodotto agricolo.

Successivamente poi, tale Protocollo è stato annesso al Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, nella forma dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e, quindi, situato nella parte principale del Trattato. E ‘ chiaro che questa decisione ha dato una maggiore visibilità, peso e legittimità all’importanza del rispetto del benessere degli animali, dandogli così un vero e proprio riconoscimento giuridico.

L’articolo 41 della nostra Costituzione, invece, si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III, rubricato “rapporti economici”. L’articolo è composto da tre commi e la riforma prevede l’introduzione di alcuni “incisi”.

  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

La riforma introduce quindi due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti, entro i quali può essere svolta l’iniziativa economica privata, ovvero la salute e l’ambiente.

Tali, nuovi, limiti vengono anteposti agli altri, dando in questo modo attuazione al novellato art. 9 che menziona la tutela dell’ambiente come valore primario da tutelare.

Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.

Alla luce di quanto sopra, ci troviamo quindi davanti a una modifica storica visto che le Associazioni di protezione animale e ambientale si sono battuti per numerosi anni per ottenerla.

Sicuramente si tratta di un inizio importante che dal punto di vista legale potrà essere utile per sostenere con maggiore forza che tutti gli animali sono esseri viventi capaci di provare emozioni, tra le quali anche il dolore, sia fisico che psicologico, e che meritano quindi una tutela forte e concreta attraverso leggi veramente adeguate che inaspriscano le pene per chi li maltratta. Perché, citando Mahatma Gandhi, ricordiamoci che: “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.

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