Cartel procedure relating to a proceeding under Article 101 of the EU Treaty. The Commission Decision of 19/7/16 on the medium and heavy Trucks (Case AT.39824) against MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault and DAF. The possibility for buyers to be compensated for the damage.
La Commissione Europea con Decisione 19/7/16 ha condannato ad una colossale ammenda, di circa Euro 2 miliardi e 900 milioni complessivi, numerose imprese dei gruppi MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault e DAF per accordi di cartello che hanno determinato un aumento pilotato dei prezzi quantificato mediamente nel 20%.
Il mercato di riferimento esaminato dalla Commissione UE era quello dei camion medi (da 6 a 16 tonnellate) e pesanti (oltre le 16 tonnellate) e l’infrazione ha riguardato un periodo ricompreso tra il 17 gennaio 1997 ed il 18 gennaio 2011.
Va detto innanzitutto che la Decisione UE è definitiva essendo intervenuta all’esito di una procedura di settlement che, con l’ammissione delle imprese indagate e la cessazione delle condotte anticoncorrenziali, ha permesso loro di ridurre i pur rilevantissimi effetti sanzionatori.
Detto questo, resta da chiarire il profilo concretamente più importante per gli acquirenti di tali camion che abbiano pagato un prezzo maggiorato calcolato dalle imprese produttrici sulla base dell’accordo illecito.
Ed infatti sulla base della pertinente normativa UE attuata in tutti gli Stati membri, Italia compresa, chiunque abbia subito un danno da condotte antitrust ha diritto ad essere risarcito del differenziale di prezzo a suo tempo pagato.
In estrema sintesi si dovrà peraltro tenere conto dei seguenti principi:
- L’acquisto deve essere intervenuto nel periodo oggetto dell’accertamento della Commissione UE ma il danno, in taluni casi (ipotesi di leasing), può essersi protratto anche negli anni successivi
- La responsabilità è già provata grazie alla Decisione Europea e non deve quindi essere dimostrata davanti al giudice nazionale
- Deve solo provarsi il danno e la sua causalità rispetto all’infrazione antitrust già accertata in sede UE. Il danno, ad esempio, non deve essere stato ribaltato a valle
- La prova è comunque soggetta a regole processuali agevolate
- La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data della Decisione UE (salvo prova a carico del convenuto che l’attore fosse a conoscenza del cartello da epoca anteriore)
- La competenza è del Tribunale delle Imprese (Milano, Roma, Napoli)
Finora in Europa risultano introdotte pochissime cause in sede giudiziale. Un precedente positivo ed importante è del Tribunale di Hannover.
Quanto a negoziati transattivi, ovviamente, non si hanno dati.
Il nostro Studio è al lavoro. Ne vale la pena.
Giuseppe M. Giacomini