The issue of asbestos and environmental exposure to the fibers, which make up the substance, was the central theme for years in legal debate national (and EU). There refers, in fact, the famous Law no. 257/1992, which banned the use of asbestos from all occupational activity within the territory of the Italian Republic, as well as the physical removal of the same from any type of manufactured housing. Referring to this framework so articulate and the undeniable importance of the “theme asbestos”, over the past ten years, the Judicial Authority has, on several occasions and in several respects relevant to this matter, activating different criminal trials, some of which are of primary importance in the media. Among them, surely the process that has been celebrated by the Criminal Court of Genoa against three INAIL officials of Genoa, accused of having issued two hundred and sixty (265) misrepresentation of asbestos exposure, in favor of the same number of employees of the one of the leading Genoa companies, in order to enable them to take early retirement. The preliminary hearing, which ordered the trial of the accused for the crime of aggravated fraud against the State (art. 640 paragraph 1 no. 1 cp), was celebrated on 23/9/2011. Consequently, the judgment hearing started before the Criminal Court of Genoa on 2/2/2012 and lasted almost three years, ending on 15/12/2014, with the reading of the verdict by the Judge. To note that, in addition to the gravity of the criminal complaints (consisting of two hundred and sixty counts of aggravated fraud), our law firm also had to contend with the parallel (and no less worrying) vaunted civil claim against the client (for the astronomical figure of €. 36.000.000,00) by the Institute Social Security (INPS), which supply company of pension benefits based on the statements of exposure to asbestos, which was challenged the truthfulness. In the face of such heavy protests, the strategy adopted by our law firm was always consistent to demonstrate that the conduct of INAIL officials had been substantially correct and the same could, at most, have made formal mistakes because of the legal administrative complexity of the application of the guidelines adopted by the Ministry of Labour in 2001 (the so-called “Acts of address”). After five years of strong defensive work, finally the trial Judge has accepted our arguments and acquitted our client and the other co-defendants with formulas widely liberating.
Com’è noto, la tematica dell’amianto e della esposizione ambientale alle fibre, di cui è costituita tale sostanza, è tema da anni centrale nel dibattito giuridico nazionale (e comunitario). Non ci si riferisce, infatti, solo alla oramai celeberrima Legge n. 257/1992, che ha bandito l’utilizzo dell’amianto da ogni attività lavorativa svolta sul territorio della Repubblica, oltre che la rimozione fisica dello stesso da ogni tipo di manufatto edilizio. Ed, infatti, tale normativa ha avuto una evidente ricaduta nel settore cruciale della sicurezza sul lavoro. Basti pensare agli artt. 247-264 “bis” del D.Lgs. n. 81/2008. Ma non solo, la natura sistematica di tale normativa relativa all’amianto ha riguardato anche altri (e non meno importanti) settori del diritto, quale il diritto previdenziale. A tal proposito, l’art. 13 comma 8 della già citata Legge n. 257/1992 ha previsto la possibilità per il lavoratori, che fossero stati esposti all’amianto per almeno dieci anni, di beneficiare di un meccanismo di pensionamento anticipato (il c.d. “scivolo previdenziale”). A fronte di questo quadro normativo così articolato e della innegabile rilevanza del “tema amianto”, nel corso degli ultimi dieci anni, l’Autorità Giudiziaria si è, a più riprese e sotto diversi profili, interessata a tale materia, attivando diversi processi penali, alcuni dei quali di primario rilievo mediatico. Tra questi, sicuramente il processo che è stato celebrato dal Tribunale penale di Genova a carico di tre funzionari dell’INAIL del capoluogo ligure, accusati di avere emesso duecentosessantacinque (265) false dichiarazioni di esposizione all’amianto, a favore di altrettanti lavoratori dipendenti di una delle principali aziende genovesi, al fine di consentire a questi ultimi di beneficiare del c.d. “scivolo previdenziale” e poter andare in pensione anticipatamente. L’indagine è nata nel 2006 e dal 2009 uno dei funzionari dell’INAIL è stato assistito dal nostro studio. L’udienza preliminare, che ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 1 n. 1 c.p.), è stata celebrata il 23/9/2011. Conseguentemente, il giudizio dibattimentale è iniziato davanti al Tribunale Monocratico di Genova il 2/2/2012 ed è durato quasi tre anni, terminando il 15/12/2014, con la lettura del dispositivo da parte del Giudice Monocratico. Da segnalare che, oltre alla gravità delle contestazioni penali (consistenti in duecentosessantacinque capi di imputazione per truffa aggravata!), lo studio ha dovuto anche confrontarsi con la parallela (e non meno preoccupante) pretesa civile vantata nei confronti del cliente da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale (INPS), quale ente erogatore dei trattamenti pensionistici sulla base delle dichiarazioni di esposizione all’amianto, di cui veniva contestata la corrispondenza al vero. Ed, invero, già all’udienza preliminare, l’INPS, tramite il proprio legale, ha chiesto ed ottenuto di potersi costituire parte civile, anche nei confronti del cliente del nostro studio, per l’astronomica cifra di €. 36.000.000,00. A fronte di tali pesantissime contestazioni, la strategia difensiva adottata dal nostro studio è stata sempre e coerentemente volta a dimostrare che la condotta tenuta dai funzionari INAIL fosse stata sostanzialmente corretta, potendo gli stessi, al più, avere commesso degli errori formali derivanti dalla rilevante complessità giuridico-amministrativa delle linee-guida applicative adottate dal Ministero del Lavoro nel 2001 (i c.d. “Atti di indirizzo”). Dopo cinque anni di intenso lavoro difensivo, finalmente il Giudice del dibattimento ha accolto la nostra tesi ed ha assolto il nostro assistito e gli altri coimputati con formule ampiamente liberatorie (quelle previste dall’art. 530 primo comma c.p.p.), quali “il fatto non costituisce reato” e “il fatto non sussiste”, applicate ai sopra ricordati duecentosessantacinque capi di imputazione all’origine contestati.