Categorie: Diritto Tributario

Atti impositivi nulli se il Direttore ne ha delegato la sottoscrizione con incarico generico. Sui dirigenti “caso” chiuso?
Data: 23 Dic 2015
Autore: Avv. Nicolò Raggi

The Court of Cassation held that, when the Director of the local Internal Revenue Service asks a colleague/employee to sign a notice of tax assessment on his behalf, the power of attorney can’t be “generic”. On the other hand, in spite of the recent rulings from the Court of Cassation, the form (generic or specific) of the power of attorney granted from one Director to another who is tasked with underwriting a notice of tax assessment, is still open for debate.

Con tre pronunce, tutte pubblicate il 9 novembre, il S.c. ha:
– (sentenza n. 22803, rel. Chindemi) stabilito, per la prima volta, i contenuti della delega che il Direttore provinciale può conferire per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
– (sentenza n. 22800, rel. Cicala) affermato (per la prima volta) che, quanto alle qualifiche che deve possedere il soggetto delegato dal Direttore provinciale, è sufficiente che questi appartenga alla “terza area”, ma (come già affermato in passato) non è necessario sia stato investito dirigente;
– (sentenza 22810, rel. Terrusi) ribadito – ma con argomenti inediti – che il Direttore provinciale, non deve essere un dirigente;
Le sentenze sui dirigenti (n. 22800 e n. 22810), più che pronunciate “nell’interesse della legge”, sembrano scritte per preservare la già vacillante Agenzia delle entrate dall’azzeramento di un numero imprecisato (ma senz’altro elevatissimo) di accertamenti. Si auspica, quindi, che, terminata l’emergenza che l’ha costretta a una giurisprudenza “necessitata”, la Corte di cassazione torni (più liberamente) a riflettere sul tema delle qualifiche dei capi ufficio e dei delegati.
La decisione n. 22803 segna, invece, un ulteriore e decisivo punto a favore delle difese del contribuente sul fronte delle eccezioni sollevate per carenza di delega. In breve, per effetto di tale sentenza, l’Agenzia, oltre a dover (come sinora) produrre in giudizio la delega conferita al funzionario designato, risulta onerata dell’obbligo di provare che l’incarico è dato per comprovate ragioni di servizio, per un tempo prestabilito e, comunque, personalmente (e non, invece, genericamente, ai tutti i funzionari che ricoprono un dato ruolo – es. “Capo team”, “Capo area” etc.).
Obbligo che, quando non onorato, conduce alla nullità dell’atto impositivo.
Si conferma, quindi, la fondatezza di un’eccezione “spesso trattata dai giudici di merito con superficialità se non del tutto ignorata” (cfr. A. Iorio, “Delega in bianco da contestare dal primo grado”, in Il Sole-24 Ore dell’11 novembre 2015, pag. 37).
Le Commissioni tributarie si stanno già adeguando e molti contribuenti in lite con il Fisco potranno festeggiare il Natale e il nuovo anno con una (insperata) vittoria a tavolino.
Chi la dura la vince!

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