The Italian legislative decree No 21 of 1 March 2018 repeals the offense referred to in the article 260 of the legislative decree n 152/2006. This offense is now contained in the Penal Code (art 452 – quaterdecies).
Con il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21 è stato abrogato il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all’art. 260 del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006).
Dal 6 aprile 2018 detto reato è stato trasposto nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale ( articolo inserito dall’art. 3 del DLvo n 21/2018).
La fattispecie criminosa rimane di fatto la stessa ma non sarà più punita ai sensi dell’art. 260 sopra citato, bensì ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del codice penale.
Inoltre, tutti i richiami all’art. 260 dovranno intendersi automaticamente effettuati al nuovo art. 452-quaterdecies (art 8 DLvo n 21/2018).
Il reato, così come altri previsti dallo stesso DLvo n 21/2018 (si pensi, ad esempio, alla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui al vecchio art 12 sexies L n 898/1980 trasferito nel nuovo art 570 bis cp), è stato quindi abrogato da una parte e immediatamente fatto rinascere dall’altra.
Ciò in virtù del “principio della riserva di codice” di cui all’art 3 DLvo n 21/2018 in base al quale “Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico al materia”.
Nel caso di specie, il reato di cui all’art 260 sopra citato poteva continuare ad esistere senza problemi nel Testo Unico Ambientale essendo detto provvedimento un grande contenitore della disciplina ambientale. In ogni caso, prendiamo atto della scelta del legislatore e della nuova veste formale del reato!
Avv. Laura Castagnola