Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

Box sulla sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di giustizia dell’Unione europea sui cd. costi minimi dell’autotrasporto
Data: 23 Set 2014
Autore: Serena Pagliosa

Con la recente pronuncia del 4 settembre u.s. (in cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13), i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che la normativa comunitaria (e precisamente l’art. 101 TFUE in combinato disposto con l’art. 4 par. 3 TUE) osta “a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”.
La sentenza deriva da un procedimento di rinvio pregiudiziale instaurato dai giudici del Tar Lazio, nell’ambito del giudizio nazionale promosso dall’AGCM ex art. 21 bis legge n. 287/90 contro le determinazioni dell’Osservatorio per le attività di autotrasporto, che stabiliscono i cd. costi minimi.
La richiesta di rinvio pregiudiziale, espressa dai legali dell’Autorità Garante, aveva trovato specifica formulazione, con riferimento ai quesiti, negli atti elaborati dagli Avvocati dello Studio legale Conte & Giacomini per conto di un’importante azienda, Roquette Italia S.p.a., filiale italiana controllata al 100% dalla Capogruppo francese Roquette Frères, multinazionale specializzata nella produzione di amido e derivati.
L’impresa, già protagonista di un atto di denuncia alla Commissione europea avverso il sistema nazionale dei cd. “costi minimi”, era intervenuta a settembre 2012 nel giudizio davanti al Tar “ad adiuvandum” rispetto all’AGCM, proprio allo scopo di ottenere un rinvio pregiudiziale interpretativo volto a chiarire l’incompatibilità dell’attuale normativa nazionale, che prevede la fissazione di costi fissi minimi in materia di autotrasporto, con le norme comunitarie a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
Con tale pronuncia quindi viene quindi accolta la tesi sostenuta dai ricorrenti nei procedimenti nazionali (tra cui la nostra assistita Roquette Italia S.p.a.).
Il procedimento riprenderà quindi davanti ai giudici del Tar Lazio che dovranno adeguarsi alla sentenza della Corte.

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