Categorie: Generale

D.L. 17/3/20 n. 18: le misure a beneficio degli Avvocati. Analisi e proposte.
Data: 21 Mar 2020
Autore: Conte Giacomini Avvocati

Pubblichiamo di seguito una breve analisi sulle misure contenute nel D.L. 17/3/20 n. 18, recante le misure connesse all’emergenza COVID-19, relative alla categoria degli Avvocati. Sarà, infatti, nostra intenzione portare tramite ASLA (Associazione Legale di Studi Associati di cui Conte&Giacomini è membro) le proposte che troverete di seguito dinanzi alla nostra Cassa Forense.

L’art. 44 presenta uno dei pochi spunti, peraltro solo potenziali, presenti nel DL a beneficio dei lavoratori autonomi che siano iscritti ad una Cassa privata.
Tale è il caso degli Avvocati iscritti agli Albi e quindi alla Cassa Avvocati.

Ciò detto è bene anche precisare che, come dovrebbe essere noto, ormai da molti anni è grandemente diffusa una figura di Avvocato che, pur restando di natura libero professionale, ha di fatto caratteristiche sostanziali proprie del lavoro dipendente senza averne i benefici in termine di welfare.

Tale figura, d’altronde non può, giuridicamente, non avere natura indipendente, essendo necessaria l’iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione, con particolari prerogative ed obblighi legali e deontologici riconosciute anche dall’ordinamento euro unitario, e conseguente incompatibilità a svolgere attività in regime di lavoro dipendente (oltre a numerose altre che qui meno rilevano).

Anche questa tipologia rientra nella più vasta categoria delle c.d. “Partite IVA” con una grande peculiarità dovuta al fatto di essere obbligatoriamente iscritta ad un Albo e ad una Cassa privata.
L’ulteriore peculiarità rilevante è poi quella di svolgere il lavoro libero professionale esclusivamente e stabilmente in favore di altro Avvocato o, più spesso, all’interno di Studi legali operanti in uno dei regimi associativi ammessi dalla normativa e, molto frequentemente, di essere remunerati con un compenso mensile fisso corrisposto dietro emissione fattura allo Studio.

Tale situazione è agevolmente documentabile dai dati contabili e fiscali delle parti coinvolte nel rapporto e, quanto meno per gli Studi associati, anche dalle polizze assicurative obbligatorie per la responsabilità professionale che “coprono” tutti gli Avvocati operanti nell’ambito dello Studio e per conto di esso, pur essendo i mandati, soprattutto giudiziali, necessariamente affidati dal cliente dello Studio al singolo professionista.

Ulteriore riscontro documentale è anche disponibile direttamente per la Cassa con riferimento al contributo del 4% da esporre nella fattura dallo Studio al cliente e che, per la medesima prestazione, viene duplicato nella fattura emessa dal singolo Avvocato collaboratore allo Studio.
Su questo profilo non ci si dilunga essendo oggetto di un diverso punto, pur correlato al presente aspetto focalizzato sul “reddito di ultima istanza”.

Tornando dunque all’art. 44, tale articolo, nelle ultime bozze circolate, prevedeva il coinvolgimento delle Casse private per i professionisti iscritti ad esse. Il testo definitivo in GU non lo prevede più nonostante un evidente ruolo delle Casse nelle modalità di definizione ed erogazione di questa misura.
Il secondo comma, in particolare, con riferimento ai professionisti iscritti alle Casse private, dispone che, eccezionalmente, sia riservata loro una quota nel limite di spesa complessivo previsto dal primo comma, il tutto secondo procedure da emanarsi entro 30 giorni con DM che definiranno anche gli ulteriori criteri attuativi.

Da tale testo è quindi agevole dedurre che:
1. Il Fondo istituito per questo scopo ha una dotazione al momento molto limitata rispetto alla platea complessiva dei destinatari, potenzialmente enorme visto che, tra l’altro, comprende sia lavoratori autonomi, sia dipendenti;
2. Solo una quota di tale Fondo sarà destinata ai professionisti iscritti a Casse private;
3. Il numero di tali ultimi professionisti che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività non sarà modesta e certamente coinvolgerà tanti Avvocati di fatto “dipendenti” , con le caratteristiche sopra sinteticamente ricordate;
4. Lecito domandarsi quale quota del Fondo complessivo sarà assegnata ai professionisti iscritti a Casse private, quanto agli Avvocati all’interno di questa tipologia, se l’assegnazione sarà fatta a priori o ,magari, solo dopo aver evaso le domande della tipologia generale che certamente, da sola, esaurirà lo stanziamento complessivo.

In queste realistiche premesse, prima della conversione in Legge del DL e in sede di elaborazione dei DM attuativi, appare doveroso che la Cassa ( e gli Organi dell’avvocatura) siano attivi interlocutori del Governo e dell’INPS (soggetto erogatore).

La vigilanza dovrà in particolare concentrarsi:
1. Sull’entità della quota complessiva del “ reddito di ultima istanza” che il Fondo assegnerà ai professionisti iscritti alle Casse private e alla individuazione all’interno di tale quota della parte di pertinenza degli Avvocati;
2. Sulla vigilanza della medesima Cassa alla formazione della graduatoria delle domande;
3. Sull’entità dell’assegno individuale mensile;
4. Sulla durata dell’erogazione che non potrà essere una tantum ma dovrà necessariamente essere prevista per un periodo ragionevolmente congruo;
5. Sui tempi emergenziali di attuazione operativa e di concreta erogazione.

Ciò detto, la Cassa non potrà non prevedere l’esigenza di una integrazione economica attraverso un proprio Fondo di solidarietà, a favore dei beneficiari di questa tipologia di reddito di “ultima istanza” ove il medesimo risultasse inferiore a Euro ………mensili per l’intero periodo di congrua durata che sarà previsto.

Sul finanziamento di tale Fondo speciale della Cassa, potrà poi essere decisa ogni ragionevole opzione o mix di opzioni e, in tale ambito, si propone di valutare con attenzione quanto viene illustrato al punto, già accennato, relativo al 4% del contributo esposto nelle fatture al cliente da parte dello Studio in forma associata ed alla sua duplicazione, quantomeno parziale, derivante dalla successiva fatturazione dell’Avvocato associato al medesimo Studio sulla stessa prestazione finale già fatturata al cliente.

Lascio in calce altri punti che oltre a quello sul 4%, sarebbe opportuno segnalare a Cassa e Organismi avvocatura.

1. L’art. 56, relativo a misure finanziarie di sostegno, fa riferimento alle PMI e microimprese ed è bene ricordare che gli Avvocati sono definiti imprese dalla giurisprudenza europea. Queste misure di sostegno riguardano pertanto anche i singoli Avvocati e/o le strutture professionali di tipo associativo. Sarebbe utile una conferma chiara sul punto;
2. Gli articoli da 60 a 62 riguardano la sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi per le sole scadenze tra l’8 e il 31 marzo da saldare entro il 31 maggio o in 5 rate (così la capisco). Sul punto colgo una gravissima criticità per gli Studi in forma associata. Per poterne godere è infatti previsto un tetto di fatturato 2019 entro Euro 2000000,00. La disposizione ignora completamente il modo in cui tali studi operano e confonde il fatturato complessivo con la ricchezza prodotta per i soci. Solo a titolo di esempio valga considerare che possono esistere (ed esistono) studi con un alto numero di soci e/o un alto numero di associati P.IVA che ricevono compensi fissi (minimo garantito o simili forme) e che pertanto possono esistere studi che a prescindere dal fatturato complessivo, in presenza di un elevato numero di soci e/o associati “salariati”, hanno ricavi bassissimi. Per evitare ingiustizie palesi e contrarie ai principi costituzionali in materia, per le Strutture in forma associata sarebbe certamente più equo fare riferimento ai ricavi calcolati, quanto meno, al netto dei compensi ai collaboratori non soci;
3. Quanto al versamento dei contributi alla Cassa Avvocati (tema estraneo al Decreto), prendo atto che la Cassa ne ha deciso la proroga al 30 settembre 2020. Ricordo peraltro che i versamenti 2020 dovranno comunque avvenire a tale data e che sono parametrati al 2019. Tale situazione non è assolutamente ragionevole considerato che il 2020 sarà , temo per i più, molto peggiore. Riterrei equo che la Cassa, al di là della proroga, prevedesse un congruo abbattimento percentuale sui dati 2019 per quanto dovuto nel 2020, salvo riaggiustamento ( a credito o a debito) nel giugno 2021 sulla base dei dati a consuntivo del 2020;
4. Ricordo i casi in cui si effettuano versamenti fiscali e contributivi parametrati all’anno precedente o i casi in cui si debbono versare anticipazioni per l’anno successivo. Entrambi i casi, in questa situazione, generano effetti irragionevoli e/o finanziariamente insostenibili.

Conte&Giacomini Avvocati

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