Categorie: Diritto Penale

Breve focus sulla riforma della fattispecie della corruzione tra privati
Data: 21 Apr 2017
Autore: Daniele Venturini

Legislative decree n. 38/17 and private bribery: the Legislator, implementing the Framework Decision 2003/56/GAI, extends the criminal penalties to individuals and behaviors not punished before by article 2635 of Italian Civil Code.

Il D.Lgs. n. 38/2017, in vigore dal 14/4/2017,attuando la delega prevista dalla Legge n. 170/2016 ha “completato” il recepimento della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio UE, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, iniziato con la Legge n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 202/2016.

Pare utile, pertanto, fornire una breve panoramica su quella che era la situazione ante riforma.

Prima di quest’ultima, infatti, l’art. 2635 c.c. – “Corruzione tra privati”, sanzionava, innanzitutto, al comma 1, la corruzione passiva di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, avessero compiuto o omesso o atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il successivo comma 2, poi, sanzionava lo stesso tipo di condotta quando posta in essereda parte di un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui al comma precedente.

Quanto alla corruzione attiva, il comma 3 sanzionava chiunque avesse dato o promessoil denaro o l’altra utilità alle persone di cui ai commi precedenti.

Questa forma di corruzione attiva determinava (e determina), ai sensi dell’art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. n. 231/2001,la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale eventualmente tale condotta corruttiva (attiva) fosse stata posta in essere (ovviamente in presenza di tutte le condizioni stabilite dal D.lgs.  231/2001). Era prevista a carico di tale ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

I commi 4 e 5 dell’art. 2635 c.c., non modificati dalla riforma, prevedevano (e prevedono), rispettivamente, nel caso di condotte interessanti società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998, il raddoppio delle pene di cui ai commi precedenti (comma 4) e la perseguibilità della fattispecie a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (comma 5).

Quanto, infine al comma 6, esso – introdotto dal D.Lgs. n. 202/2016 – prevedeva che la misura della confisca per valore equivalente non potesse essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

In tale contesto, come detto, si è inserito il D.Lgs. n. 38/2017 il quale, mediante la tecnica della novella legislativa – estendendo, tra le altre cose,la sanzione penale nei confronti di soggetti e condotte prima esclusi dalla fattispecie – è intervenuto nei seguenti termini.

 

Il D. Lgs. n. 38/2017, innanzitutto, è intervenuto riformando i commi 1, 3 e 6 dell’art. 2635 c.c.:

  • Quanto al comma 1 – oltre ad essere stata estesa l’applicabilità della fattispecie anche nell’ambito degli enti privati non societari – esso, nell’attuale formulazione, punisce altresì il fatto commesso da chi nell’ambito organizzativo (della società o dell’ente privato non societario) eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti apicali già in precedenza puniti.

Si segnala, altresì, nella già citata ottica estensiva della punibilità, l’introduzione anche della condotta di “sollecitazione” di denaro o altra utilità.

La novità di maggior rilievo, però, appare senza dubbio l’espunzione dalla struttura della norma dell’elemento costitutivo del “nocumento alla società”, che doveva essere la conseguenza degli atti posti in essere (o omessi) in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio di fedeltà dell’agente.Tale violazione dei propri obblighi, nell’attuale versione, è mutata – infatti – da elemento oggettivo del reato ad oggetto del dolo specifico dell’agente.

 

  • Quanto al comma 3, esso, nell’attuale formulazione, sanziona chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Anche in questo caso, è evidente la portata estensiva della riforma: la norma, infatti, oltre ad introdurre – specularmente al comma 1 – la rilevanza penale delle condotte poste in essere anche nei confronti di coloro che nell’ambito organizzativo della società o dell’ente esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti apicali,prevede, altresì, rispetto a prima, la punibilità di chi si “limiti” ad offrire il denaro o l’altra utilità.

 

  • Quanto al comma 6, il Legislatore ha conseguentemente novellato la precedente versione, prevedendo che la misura della confisca per valore equivalente non possa essere inferiore al valore delle utilità – oltre che date e promesse – anche “semplicemente” offerte.

 

Il D. Lgs. n. 38/2017, poi, ha introdotto – analogamente all’istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p. – l’art. 2635 c.c. – “Istigazione alla corruzione tra privati”:

 

  • Quanto al comma 1,esso punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2635 c.c. -affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà -quando l’offerta o la promessa non sia accettata.

 

  • Quanto al comma 2, esso punisce i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2635 c.c. che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità – al fine del compimento o dell’omissione di un atto in violazione dei degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà – qualora la proposta non sia accettata.

 

Il D. Lgs. n. 38/2017, infine, ha:

 

  • Introdotto l’art. 2635 ter c.c. – “Pene accessorie”, ove si prevede che la condanna per il reato di cuiall’articolo 2635, comma 1 c.c., comporti, in ogni caso, l’interdizionetemporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche edimprese di cui all’articolo 32 bis c.p., nei confronti dei soggetti già condannati per tale reato o per quello dicui all’articolo 2635 bis comma 2 c.c..

 

  • modificato l’art. 25 ter, lettera s-bis del D. Lgs. n 231/2001. Nell’attuale formulazione, infatti, l’art. 25 ter, per il delitto di cui all’art. 2635, comma 3, c.c., prevede per l’ente la sanzione pecuniaria . – più severa rispetto a prima – da quattrocento a seicento quote ed introduce, per la condotta di istigazione ex art. 2635 bis, comma 1 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La maggiore novità, è data dal fatto che venga espressamente prevista – per le tali fattispecie – anche l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n 231/2001.

 

A tal proposito, da ultimo si segnala che il Legislatore, allo stato, non ha ritenuto di introdurre la responsabilità amministrativa dell’ente presso il quale opera il soggetto “corrotto”. Se tale circostanza era una logica conseguenza del fatto che il nocumento a tale società era elemento costitutivo del reato, una tale scelta – con riferimento all’attuale formulazione della fattispecie in esame – appare meno comprensibile: il soggetto “corrotto”, infatti, ben potrebbe adesso agire nell’interesse o a vantaggio della “propria” società.

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