Abstract: on 24 July 2020 the UE Commission brought an action against Italy before the Court of Justice. According to Bruxelles our Country persists in maintaining exemptions for fuel used to power chartered yachts in breach of the EU Directive no. 2003/96/CE. There are good grounds to show the Court that the excise duty exemptions for fuelling commercial yachts in Italy are compliant with UE law. However the defense strategy which the Italian Authorities have laid down till now does not sound total convincing. Therefore the Italian yacht fuel industry should better concern to assist the Italian Government to prevent the Court’s adverse decision.
Questa estate, mentre le imprese di noleggio (charter) yacht affrontavano una delle stagioni più difficili di sempre (il 62% delle prenotazioni è stato cancellato causa Covid), gli agenti della Commissione europea hanno chiesto alla Corte di giustizia di azzerare le esenzioni da accise sui rifornimenti di carburante a loro riservate dall’ordinamento italiano (dall’art. 1, comma 6, del D.m. 15 dicembre 2015, n. 225). Tutto è iniziato nel maggio del 2018, quando gli agenti di Bruxelles, con lettera di messa in mora (ex art. 258 Trattato UE), hanno “invitato” l’Italia a impedire che gli yacht presi a nolo “per uso privato”, siano riforniti senza applicazione delle accise.
Sinora il Governo italiano si è limitato (in nuce) a ribadire quanto già affermato in passato dall’Agenzia delle dogane (v. nota 8 febbraio 2001, n. 7206 e Circ. 14 luglio 2014, n. 10/D), ossia che l’attività di noleggio (chartering) consiste nella messa a disposizione di un’imbarcazione con equipaggio dietro il pagamento di un canone e rientra, pertanto, nel perimetro dell’esenzione sancito dalla direttiva europea sulle accise (n. 2003/96/CE, art. 14).
La Commissione ha, quindi, avuto gioco facile nel replicare che, secondo la Corte di giustizia, per stabilire se un’attività di noleggio (d‘imbarcazione) presenti uno scopo commerciale (e, come tale, sia ammessa all’esenzione), occorre avere riguardo esclusivamente all’impiego che il cliente fa del mezzo di trasporto (cfr. Corte di giustizia, causa C-250/10, Haltergemeinschaft, punto 22). Quindi, concludono gli agenti euopei, in caso d’uso turistico dello yacht, le accise vanno versate.
Arrivati a questi punti è necessario cercare di ribattere in modo più efficace, rimarcando (col richiamo della pertinente giurisprudenza comunitaria) che il servizio di yacht chartering è parte di una prestazione più complessa la quale, prevedendo la messa a disposizione dell’imbarcazione (che resta nella disponibilità del proprietario), la dotazione di equipaggio e comandante (sotto la direzione del proprietario), la manutenzione e l’assicurazione del mezzo, nonché l’organizzazione del rifornimento di carburante e del vettovagliamento, si sostanzia nell’offerta di una vera e propria crociera (privata). Si tratta, quindi, di un’attività ben diversa da quella che, nel caso Haltergemeinschaft (invocato dalla Commissione), svolgeva la società proprietaria dell’aeromobile (i.e. messa a disposizione del mezzo con il pieno di carburante) e rispetto a cui lo scopo turistico del cliente non conta per decidere (o meno) l’applicazione dell’esenzione. In quest’ottica, infatti, non vi è dubbio che sia il proprietario a impiegare lo yacht (dato a “noleggio”) nell’ambito di un’attività commerciale di navigazione, con correlativo diritto a beneficiare del rifornimento duty free.
Se l’Italia dovesse avere la peggio, come ricordato dal prof. E. Traversa nel suo intervento sul Sole 24 Ore del 10 ottobre scorso, verrà condannata a recuperare le accise (ancora esigibili) sui rifornimenti già erogati. E il conto potrebbe essere salato: il totale delle esenzioni da accise dei carburanti impiegati per la navigazione marittima ammonta, infatti, a quasi mezzo miliardo di euro l’anno (v. DEF 2020).
In caso di sconfitta, inoltre, l’Agenzia non avrà modo di attutirne gli effetti come, invece, ha fatto nel procedimento d’infrazione “gemello”, concernente gli indebiti sconti IVA accordati (dall’Italia) alle attività di noleggio/leasing di yacht (cfr. risol. 62/E del 30 settembre 2020).
Nel frattempo gli interessati, non potendo intervenire nel giudizio in Corte, farebbero bene a farsi valere e ottenere di poter (almeno) contribuire alle difese dell’Italia. Entro il 10 novembre l’Avvocatura dovrà sottoporre ai magistrati del Lussemburgo le ragioni del nostro Paese, ma vi è ancora tempo per ulteriori difese.
L’Unione si sfida uniti!
Nicolò Raggi