What are the types of waste produced during Refugee rescue operations? How should they be treated? Can their incorrect management lead to an incrimination for “Organized activity for the illegal trade of waste” disciplined by art. 452 quaterdecies of the Italian criminal code? A first stance of the Jurisprudence.
Negli ultimi mesi si è parlato spesso del caso dei rifiuti prodotti dalle navi dell’organizzazione non governativa Medici senza Frontiere “Vos Prudence” e “Aquarius”, caso che ha dato vita ad un procedimento penale sul quale recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43710/2019.
Facciamo un passo indietro.
Il 14 gennaio 2019 il Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta di riesame dell’indagato, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari emesso in relazione a due contestazioni del reato di “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti” di cui all’art 452 quaterdecies c.p. con il quale si procedeva al sequestro “in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 460.315,56…” (pag. 4, Cass. pen. Sez. III n. 43710/19).
All’indagato erano state contestate le modalità di smaltimento dei rifiuti solidi prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio e assistenza medica dei migranti dalle navi dell’organizzazione non governativa Medici senza Frontiere “Vos Prudence” e “Aquarius” tra il gennaio 2017 ed il maggio 2018.
Secondo l’ottica accusatoria, detti rifiuti, nonostante fossero stati da ritenere rifiuti sanitari a rischio infettivo, erano stati classificati erroneamente come rifiuti solidi urbani speciali non pericolosi e smaltiti secondo le modalità previste per detta categoria.
Il Tribunale di Catania, pur ribadendo la pericolosità dei rifiuti in questione sia per l’ambiente sia per la salute umana, aveva escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. in quanto, nel caso di specie, sarebbe mancato l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, oltre che l’elemento soggettivo del reato.
A seguito del ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica di Catania, il Supremo Collegio si è pronunciato con sentenza n 43710/2019 con la quale ha affermato quanto segue:
– il reato di “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti” sanziona i comportamenti non occasionali di soggetti che al fine di conseguire un ingiusto profitto gestiscono illecitamente rifiuti mediante una organizzazione professionale di mezzi e capitale anche rudimentale;
– detta organizzazione può essere anche di tipo imprenditoriale e non è necessario che sia destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite;
– è sufficiente pertanto che, al fine di trarre profitto, ci si avvalga della struttura in questione per porre in essere anche solo una delle condotte elencate dall’art. 452 quaterdecies c.p;
– nel caso di specie, l’indagato, si sarebbe servito sistematicamente dell’impresa “per organizzare la gestione dei rifiuti provenienti da dette navi in modo illecito e al fine di profitto (per il risparmio di spesa per le ONG e l’aumento del giro d’affari per Gianino)” (pag. 4, Cass. pen. Sez. III n. 43710/19);
– in particolare, i rifiuti prodotti dalle navi venivano raccolti in sacchi mediante un barchino posizionato a ridosso delle navi di tal che venivano trasportati in discarica per lo smaltimento. Smaltimento con riferimento al quale l’indagato, quale intermediario tra le varie organizzazioni e società coinvolte, nell’ambito di una più ampia e complessa attività, aveva concluso nell’interesse delle ONG accordi che prevedevano il prezzo di otto euro al sacco. All’interno di detti sacchi però, i rifiuti infetti prodotti a bordo (indumenti indossati dai migranti, scarti alimentari ad essi somministrati, materiali sanitari utilizzati per l’assistenza medica) sarebbero stati illecitamente miscelati con quelli solidi urbani o speciali non pericolosi e trattati come tali;
– quanto all’elemento soggettivo, non sarebbe da condividere l’impostazione del Tribunale di Catania che ha escluso la consapevolezza in capo all’indagato della illiceità della gestione da parte degli incaricati allo smaltimento.
Di tal che, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato nuovamente lo stesso al Tribunale di Catania per le più opportune determinazioni.
Quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità costituisce per ora solo una parentesi all’interno del più ampio e complesso procedimento penale in corso ma certamente può costituire il presupposto per alcune riflessioni sia in ordine all’elemento oggettivo del reato, sia in ordine all’elemento psicologico dello stesso. Ciò in attesa che il procedimento possa seguire il suo iter ordinario e, quindi, l’approfondimento che il caso e il tipo di delitto meritano. Si pensi solo al fatto che l’ipotesi base del reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. prevede la reclusione da uno a sei anni oltre che pene accessorie, confisca ed altre misure davvero molto afflittive.
Laura Castagnola