The matter of the prevalence, within the following insolvency procedure, of the credits accrued during the procedure of composition with creditors (concordato preventivo), has been discussed, in doctrine and case law , for years. It was due to an unclear regulation. In order to solve the matter, the legislator intervened in 2006 and 2007 (d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007) and now those kind of credits are satisfied likewise the ones accrued during the subsequent insolvency procedure.
In merito alla prededucibilità, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria ex D.LGS. 270/1999, dei crediti maturati nel corso della precedente procedura di concordato preventivo in passato si sono rilevate “visioni” differenti, sia in dottrina, che in giurisprudenza. Alcuni autori e Tribunali, infatti, ammettevano la prededucibilità di tali crediti, mentre altri la negavano.
Ciò a cagione del testo letterale della norma di cui all’art. 111 L.F. che, nella versione previgente al 2006, prevedeva, per quanto qui interessa, che:
“1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall’erario, e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, se questo è stato autorizzato;
omissis..”.
Al fine di dirimere tali contrasti, sono intervenute, anche in funzione nomofilattica, le Sezioni Unite della Cassazione che hanno adottata e sancita una visione estensiva della norma di cui all’art. 111 l.f., considerando prededucibili i debiti contratti durante la gestione dell’impresa se posti in essere per assicurare la continuazione dell’impresa insolvente (vds. Cass. Sez. Unite 4370/1977). Ciò nondimeno, una parte della giurisprudenza ha continuato a negare la prededucibilità di tali crediti.
È, quindi, intervenuto al riguardo il legislatore con le riforme del 2006 e 2007 (d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007) che – sul solco della sopra citata pronuncia della Cassazione, nonché della successiva giurisprudenza maggioritaria – hanno modificato il previgente art. 111, prevedendo che:
“1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)” (vds. art. 111 R.D. 267/1942).
Oggi, quindi, a seguito delle predette riforme, sono considerati prededucibili, sia i crediti sorti in occasione della procedura (ossia quelli direttamente riconducibili alla procedura e ai suoi organi), sia quelli funzionali alla procedura (ossia relativi ad oneri riconducibili ad attività o iniziative dalle quali derivino risultati utili per la massa dei creditori).
Ai sensi della medesima norma testé citata (art. 111 L. F.), peraltro, la prededucibilità dei crediti maturati nel corso delle procedure concorsuali minori (quali, ad esempio, il concordato preventivo) può essere fatta valere anche nelle successive procedure concorsuali in cui le prime dovessero sfociare, tra cui anche l’amministrazione straordinaria ex D.Lgs 270/1999.