Si segnala che, in data 15.04.2016, è stata emanata dall’INPS la circolare n. 65/16 che dà applicazione all’art 24 del D.Lgs n 80/15 in materia di congedo per le lavoratrici vittime di violenza.
In virtù di dette disposizioni, la lavoratrice (dipendente pubblica o privata, escluse lavoratrici domestiche e, per gli aspetti legati all’indennità, le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) vittima di violenza potrà avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di tre mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Si tratta di un passo avanti nella protezione delle vittime di violenza (anche se non tutte per il momento) che potranno godere di un congedo indennizzato e altresì della possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in parziale (orizzontale o verticale qualora disponibile) con possibilità di tornare nuovamente al tempo pieno a
richiesta.
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Congedo per le lavoratrici vittime di violenza – art. 24 D.Lgs n. 80/15 e circolare INPS n. 65/16Data: 04 Mag 2016
Autore: Serena Pagliosa
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