Categorie: Diritto Penale

Costituisce reato tenere bottiglie d’acqua destinate alla vendita sotto il sole?
Data: 02 Ott 2018
Autore: Serena Pagliosa

The Italian Supreme Court, in its judgment n. 39037/2018, decided that there is the offence referred to the article 5 lett. b) L. n 283/1982 in case of possession with intent to sell packs of bottles of water left in the sun; this is because of the bad conservation status of the beverage.

La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza n 39037/2018 depositata il 28.08.2018 ha stabilito che sussiste il reato di cui all’art 5 lett. b) L. n 283/1982 nel caso di detenzione per la vendita di più confezioni di acqua collocate al sole.

Facciamo un passo indietro. L’art 5 sopra citato vieta, fra le altre cose, la vendita di alimenti o bevande “in cattivo stato di conservazione”.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, pertanto, secondo la sentenza in questione, lo stato di cattiva conservazione richiamato dall’art 5 è configurabile quando si accerti che “le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del cd ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura”.

Nel caso di specie, l’imputato aveva detenuto le bottiglie d’ acqua posizionandole su un piazzale al sole, peraltro in periodo estivo in zona particolarmente calda come la Sicilia.

Il supremo Collegio ha ritenuto integrato il reato sottolineando che, nel caso di specie, vi era la concreta possibilità di alterazione dei contenitori dell’acqua e del loro contenuto.

Ha infatti precisato che “l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole”.

Con la sentenza sopra richiamata, che tanto ha fatto discutere, è stato interpretato ed applicato l’art 5 della L 283/82, il quale, rappresenta solo una delle tutele della salute, peraltro fra le meno severe, fornite dall’ordinamento giuridico italiano.

Ad esso si affianca, per esempio, una disposizione che pochi conoscono ovvero l’art 12 bis della stessa legge che prevede che, nei casi di condanna per i reati di cui agli artt 5,6 e 12 il giudice, qualora ricorrano i presupposti fissati dalla legge, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

Ciò detto, è evidente che, più l’esperienza e le conoscenze scientifiche di un settore progrediscono (si pensi, ad esempio, a quello degli alimenti e a quello della plastica), e più si ampliano le definizioni come quella di “cattivo stato di conservazione” di cui all’art 5.

Laura Castagnola

 

 

 

 

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