I. Premessa.
La normativa italiana in tema di annullamenti viaggi e rimborsi è prevista dal Codice del Turismo e dal Codice del Consumo.
In particolare, l’art. 1463 del Codice Civile e l’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 79/2011 cd. “Codice del Turismo”, prevedono che: “ In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
A tale proposito, la Direttiva UE 2302/15, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, specifica, al suo considerando 31, che tra le ipotesi di “circostanze inevitabili e straordinarie” debbano rientrare anche: “rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio”.
Ciò detto, vista la situazione di estrema urgenza legata alla diffusione del virus COVID-19, numerosi Paesi, tra cui l’Italia, hanno emanato provvedimenti che estendono all’intero territorio nazionale misure restrittive che evitano lo spostamento dei propri cittadini se non per determinati motivi. A tale proposito, in Italia, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020 ha previsto che sino al 13 aprile p.v., si eviti ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, con la conseguenza che i viaggi da effettuarsi per motivazioni differenti da quelle espressamente contemplate, potranno essere annullati e attribuiranno il diritto a ricevere un rimborso.
Pertanto, il Legislatore italiano ha ritenuto di dover intervenire anche al fine di contenere gli effetti negativi che il COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, andando a dettare previsioni straordinarie anche relative al settore del turismo.
In queste settimane, infatti, si sono succeduti diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, convertiti in Decreto Legge, che al loro interno, tra le altre disposizioni, hanno normato anche la disciplina relativa al diritto del turismo proprio al fine di evitare di porre in ulteriore difficoltà le imprese turistiche che, a causa delle cessazione di ogni forma di viaggio, hanno azzerato la loro produzione.
In particolare, il Governo italiano ha emanato: il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i quali hanno effetti diretti anche nel settore del turismo.
Si anticipa che l’art. 28, comma 8, del D.L. 2/2020 prevede espressamente che le disposizioni di tale articolo costituiscono norma di applicazione necessaria secondo la normativa del diritto internazionale privato, pertanto esso prevale sulle diverse legislazioni degli altri Paesi.
II. L’art. 28 del Decreto Legge n. 9/2020: “rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”.
L’articolo 28 viene sostanzialmente suddiviso in due parti:
1. I commi da 1 a 4 regolano i rimborsi titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, stabilendo che: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”.
Questi soggetti hanno diritto a chiedere il rimborso entro 30 giorni decorrenti: dalla cessazione delle situazioni indicate dalla lettera a) alla lettera d); dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione o dell’iniziativa o dell’evento di cui alla lettera e) (il decreto prevede in questi casi solo il rimborso di quanto pagato per il trasporto, ma non del biglietto della manifestazione o dell’evento cancellato); dalla data prevista per la partenza nel caso della lettera f).
Ai fini della richiesta, è necessario allegare il titolo di viaggio e, se il diritto è legato a eventi come concorsi, gare, concerti e simili la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria.
Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l’agenzia di viaggi deve procedere al rimborso monetario integrale del biglietto o all’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione.
Nel caso dei viaggi all’estero annullati a causa dei divieti di sbarco da parte delle autorità locali a chi provenga dall’Italia, conta la data prevista per la partenza e il rimborso o il voucher si possono ottenere solo se il biglietto è stato acquistato in Italia.
L’articolo 28 si applica sia nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato direttamente dal consumatore che per il tramite di un’agenzia di viaggi.
2. I commi da 5 a 7 regolano invece i pacchetti turistici prevedendo che: “i soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
In caso di recesso, l’organizzatore può, a sua scelta, offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, procedere al rimborso entro 14 giorni oppure emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Infine, per quanto riguarda i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (che erano già stati sospesi dal 23 febbraio u.s.), secondo quanto stabilito dal comma 9, i rimborsi sono integrali, ma senza indennizzi supplementari e può essere emesso un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Il D.L. fissa la sospensione di tale tipologia di viaggi fino al 15 marzo, tuttavia, il termine è stato abrogato con l’emanazione del Decreto del 4 marzo 2020 che ha fissato la nuova data di efficacia della sospensione fino al 3 Aprile 2020.
III. L’art. 88 del Decreto Legge n. 18/2020: “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”.
Anche in questo caso l’articolo si può suddividere in due parti:
1. Il comma 1, regola il rimborso dei contratti di soggiorno, e prevede che: “le disposizioni di cui all’art. 28 del decreto-legge 02 marzo 2020 n. 9 si applichino anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimento adottati ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”.
Pertanto, coloro che hanno concluso contratti di soggiorno devono, come i vettori aerei, provvedere al rimborso monetario di quanto ricevuto dagli utenti impossibilitati ad usufruire di tale contratto o, alternativamente, provvedere alla emissione di un voucher di pari importo che sia utilizzabile entro un anno dalla emissione.
2. Il comma 2, invece, regola i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e stabilisce che: “A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 08.03.2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.
Ciò detto, al fine di ottenere un rimborso di tali titoli di accesso, in base al comma 3, i soggetti acquirenti devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza dovrà provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione.
Da quanto indicato, quindi, nel caso di acquisto di biglietti per spettacoli, musei o altri luoghi di cultura pare possibile per il consumatore ottenere solo un voucher della durata di 1 anno.
IV. Cosa dice la normativa europea?
Stante quanto detto sopra, si fa presente però che la normativa europea che regola la compensazione dei titoli di viaggio e dei soggiorni detta previsioni diverse.
Come anticipato, infatti, l’art. 28, c. 5, del D.L. 9/2020, applicato anche ai contratti di soggiorno ex art. 88 D.L. n. 18/2020, sembra rimettere all’organizzatore del viaggio la scelta se offrire al consumatore il rimborso o un voucher della durata di un anno.
Tuttavia, questa ipotesi contrasta con quanto previsto dal Codice del turismo e, di conseguenza, con la normativa UE visto che il Codice ha recepito in Italia la direttiva 2008/122/CE “sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio”.
Secondo il Codice, infatti, se l’impossibilità del soggiorno non è dipesa dalla scelta del consumatore, questo potrebbe ben pretendere il rimborso di quanto già pagato.
In particolare, l’articolo 41 del Codice del Turismo, detta quanto segue: “Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 40.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 42”.
E ancora, all’art. 42, c. 1, relativo ai “Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio”, esso stabilisce che: “Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”.
Quanto ai diritti dei passeggeri poi, da ultimo, la Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo sugli “Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19”, ha precisato che è necessario distinguere tra:
– Il caso in cui sia il passeggero ad annullare il viaggio perché impossibilitato a partire o perché desidera annullarlo di sua spontanea volontà (situazione non regolata dal diritto UE): il rimborso al passeggero dipende dal tipo di biglietto acquistato come specificato nei termini e nelle condizioni del vettore;
– Il caso in cui sia il vettore ad annullare il viaggio (indipendentemente dalla causa):
Nel caso del vettore aereo, il passeggero può scegliere se optare per un voucher, l’imbarco su un volo alternativo, a condizioni simili e non appena possibile o il rimborso del prezzo (ex art. 5 del Regolamento CE 261/2004);
Nel caso del vettore marittimo, se vi è annullamento del viaggio o se vi è un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti (indipendentemente dalla causa), esso deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra: il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento o il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza non appena possibile (ex art. 18 del Regolamento UE 1177/2010).
Alla luce di quanto sopra, quindi, non si può escludere che – un domani – possano nascere contenziosi basati proprio sul contrasto tra la normativa nazionale italiana e la legislazione europea sul tema.