Categorie: Diritto Penale

D.Lgs. n. 231/2001 e società unipersonali: novità dalla Cassazione.
Data: 21 Dic 2021
Autore: Daniele Venturini

Italian Court of Cassation considers that the rules of Legislative Decree 231/2001 can be applied to a single-member limited liability company: it is necessary to concretely verify whether or not the company has an interest which is autonomous and distinct from that of the shareholder.

In data 6 dicembre 2021 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 45100 resa dalla sezione VI della Corte di Cassazione penale. Quest’ultima, nei termini che si vedranno, ha ritenuto applicabile la disciplina del D.Lgs. 231/2001 alle società unipersonali.

La decisione è stata pronunciata a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, avverso l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale, che aveva a sua volta annullato la precedente ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, nella quale era stata disposta una misura cautelare interdittiva ex D.Lgs. 231/2001 nei confronti di due società unipersonali a responsabilità limitata.

In particolare, il Tribunale – nel presupposto che le predette società unipersonali fossero composte e gestite dall’unico socio che era al contempo incolpato del reato presupposto – ha ritenuto che le stesse fossero considerabili imprese individuali e, in quanto tali, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 231/2001, non soggette all’applicazione di quest’ultimo.

La sentenza della Corte di Cassazione, nella parte introduttiva, approfondisce, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione del Decreto Legislativo in parola ed enfatizza la circostanza per la quale l’ente – che deve essere soggetto distinto dalla persona fisica autrice del reato presupposto – è sempre responsabile di un illecito proprio, avente i seguenti presupposti: il reato commesso dalla persona fisica, la qualifica soggettiva di quest’ultima e la sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità della persona fisica può estendersi all’ente solo qualora siano individuati: “precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”.

Si tratta, pertanto, di una responsabilità autonoma ascritta ad un soggetto “metaindividuale” distinto dalla persona fisica; tale responsabilità non può, evidentemente, essere riconosciuta a carico di un imprenditore individuale posto che, in tal caso, non solo non esiste una “dualità soggettiva” tra autore del reato presupposto e autore dell’illecito 231, ma non esiste neppure soggetto “metaindividuale”.

Sulla base di questi presupposti, la sentenza analizza, quindi, la questione dell’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle società unipersonali che formalmente, sulla base dell’art. 1 del D.Lgs. 231/2001, sono destinatarie di tale disciplina.

In particolare, il Giudice di Legittimità si domanda se la disciplina in parola vada sempre e comunque applicata ai soggetti formalmente nominati dal predetto art. 1 oppure se, attraverso un accertamento fattuale, sia possibile escludere che un determinato soggetto giuridico – pur formalmente riconducibile alla sua portata applicativa  – possa invece esserne sottratto nel presupposto che esso non costituisca: “un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autrice del reato presupposto”.

Trattasi, quindi, di riconoscere al giudice un potere di accertamento che può condurre a ritenere che una società unipersonale a responsabilità limitata, quali quelle del caso di specie, pur essendo formalmente un soggetto “metaindividuale” distinto dalla persona fisica, costituisca concretamente una semplice impresa individuale e, quindi, possa essere esclusa dall’applicazione delle disciplina ex D.Lgs. 231/2001.

La decisione prosegue, quindi, nel confrontare gli istituti della società unipersonale e della ditta individuale.

In taluni casi, in effetti, le società unipersonali aventi strutture estremamente semplificate hanno caratteristiche tali da far ritenere inesistenti le differenze con le imprese individuali. I due istituti, tuttavia, restano profondamente diversi tenuto conto del fatto che la società unipersonale è soggetto giuridico autonomo dalla persona fisica dell’unico socio e costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi che: “acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l’adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale”.

Pertanto nel caso di società unipersonali di piccole dimensioni è sempre e comunque necessario verificare se sia configurabile una responsabilità dell’ente sulla base del sistema normativo ex D.Lgs. 231/2001, conciliando le opposte esigenze volte ad evitare che:

  • da un alto, si ponga in essere una violazione del principio del ne bis in idem, imputando, di fatto, alla persona fisica più sanzioni punitive per lo stesso fatto;
  • dall’altro lato, la persona fisica si sottragga alla responsabilità patrimoniale limitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata e, sostenendo di essere impresa individuale, eviti l’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In conclusione, pertanto, la Corte di Cassazione riconosce al giudice un potere di accertamento in concreto volto a verificare se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, sia possibile affermare la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale accertamento, come detto, sarà fondato, non tanto sulle dimensioni dell’impresa, quanto, piuttosto, sulla possibilità, o meno, di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa e, quindi, configurare una colpevolezza dell’ente disgiunta da quella del socio.

Tale verifica deve, quindi, concretizzarsi nell’accertamento ed esame dei seguenti elementi:

  • organizzazione della società;
  • attività posta in essere da quest’ultima;
  • dimensione dell’impresa;
  • rapporti tra socio unico e società;
  • esistenza di un interesse sociale e del suo perseguimento.

Per imputare un illecito all’ente è necessario che: “l’ente risulti impegnato dal compimento … di un’attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica”. Solo così si dà concreta attuazione alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 che esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sulla base del ragionamento sviluppato la Corte di Cassazione, come detto, ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara; ciò in quanto il Tribunale – nella propria decisione – non aveva posto in essere alcun concreto approfondimento sulle dimensioni delle imprese coinvolte, sulla loro struttura organizzativa, sui loro rapporti con l’unico socio, sull’attività concretamente posta in essere e sull’esistenza, o meno, di un interesse delle società distinto da quelli del socio unico.

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