From “Miranda Warnings” to Directive 2012/13/UE on the right to be informed of one’s personal rights in criminal procedures
Era il 1966, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso “Miranda vs. Arizona” (384 U.S. 436, 1966), affermò che l’interrogatorio dell’arrestato da parte della polizia dovesse essere soggetto a determinati limiti costituzionali derivanti dal c.d. “privilege against selfincrimination” sancito dal quinto emendamento alla Costituzone americana, secondo cui: “nessuno…potrà essere costretto in un procedimento penale ad essere testimone contro se stesso”.
Alla luce di quanto sopra, la Corte Suprema ha sancito una serie di obblighi informativi molto cogenti in capo alla polizia ed agli organi inquirenti, così in parte riassumibili:
Prima di interrogare la persona arrestata, occorre informarla in termini chiari e inequivocabili del diritto di non rispondere;
Tale avvertimento deve essere accompagnato dalla spiegazione che ogni cosa detta potrà essere usata contro il dichiarante nella successiva procedura davanti al Giudice;
L’arrestato deve essere informato in maniera chiara del diritto di consultare un avvocato e di richiederne la presenza all’interrogatorio;
Anche ad interrogatorio iniziato, l’arrestato può far valere il “privilege” e non rispondere ad altre domande: in tal caso, l’interrogatorio deve cessare; sempre ad interrogatorio iniziato, si può richiedere l’assistenza di un avvocato ed allora l’interrogatorio viene interrotto fino all’intervento del difensore.
Vedi su quanto sopra “Lineamenti del processo penale statunitense” di Vittorio Fanchiotti, Giappichelli Editore.
La tematica della tutela della libertà di autodeterminazione dell’indagato/imputato, soprattutto se sottoposto a misura restrittiva della libertà, non poteva non essere oggetto di regolamentazione anche sull’altro versante dell’Atlantico, ossia, in Europa.
Con riferimento al diritto interno italiano, basta citare l’art. 188 c.p.p., secondo cui: “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione…”, oltre che l’art. 64 comma 3 lett. a) c.p.p., a mente del quale: “Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti”.
Passando al diritto comunitario, si deve segnalare che, in data 30/11/2009, il Consiglio Europeo ha adottato una risoluzione relativa ad una “tabella di marcia” per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.
Tale “tabella di marcia” concerne misure volte a garantire:
– Il diritto alla traduzione/interpretazione degli atti procedurali;
– Il diritto ad informazioni relative ai diritti difensivi ed alla accusa;
– Il diritto alla assistenza legale;
– Il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro ed autorità consolari;
– Garanzie speciali per indagati/imputati in condizioni di particolare vulnerabilità.
Con riferimento al diritto ad informazioni relative al diritto di difesa ed al merito dell’accusa, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato, in data 22/5/2012, la Direttiva 2012/13/UE.
Ai sensi dell’art. 3 della sopra citata Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a fornire tempestivamente alle persone indagate/imputate le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali:
a) Il diritto ad un avvocato;
b) Le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
c) Il diritto di essere informato dell’accusa;
d) Il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e) Il diritto al silenzio;
Tali informazioni, che possono essere rese oralmente o per iscritto, devono essere comunicate con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, ovviamente, anche da persone senza specifiche conoscenze giuridiche.
Nel caso in cui la persona indagata/imputata venga sottoposta ad arresto, il successivo art. 4 della Direttiva prevede che, innanzitutto, la sopra citata comunicazione debba essere resa per iscritto e che, inoltre, i “warnings” già indicati nel precedente art. 3 debbano essere integrati con altri specifici, quali:
1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;
2. Il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;
3. Il diritto di accesso all’assistenza medica di urgenza;
4. Il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’Autorità Giudiziaria.
La Direttiva presenta a tal fine un “format” con l’indicazione di detti avvertimenti, che forse potremmo chiamare “EU warnings”, all’Allegato I.
Da segnalare che il successivo art. 5 della Direttiva prevede, altresì, che in caso di esecuzione di mandato di arresto europeo, l’arrestato debba essere compiutamente informato sui suoi diritti. Sul punto, si deve segnalare che lo specifico “format”, introdotto nell’Allegato II, prevede il fondamentale “warning” relativo alla possibilità di dare o negare il consenso alla consegna allo Stato membro che ha attivato la procedura di arresto.
L’art. 11 della Direttiva prevede che il recepimento della stessa da parte degli Stati membri debba avvenire entro e non oltre il 2/6/2014. In data 31/3/2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per l’attuazione di tale Direttiva. Allo stato, si è in attesa che che le Commissioni parlamentari competenti esprimano il loro parere sul provvedimento in questione.