Si segnala che, qualche giorno fa, la VI sez. civile della Cassazione, con ordinanza n. 11394/2018 ha confermato l’orientamento secondo il quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli “deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.”