By Decree Law no. 83/2015 entitled: “Urgent measures in the field of bankruptcy, civil law and civil procedure and the organization and functioning of the judiciary administration “, the government reformed, among other things, the discipline of an arrangement with creditors and debt restructuring agreements.
Among the main innovations of the decree, we highlight:
• the possibility for the companies in crisis to obtain credit;
• the possibility for third parties other than the debtor to submit offers;
• the possibility for creditors to formulate competing proposals;
• the incompatibility between the roles of the judicial commissioner and the trustee in bankruptcy:
• the possibility to dissolve or suspend contracts in force:
• the restructuring of debts with financial intermediaries:
• the moratorium of the debts against financial intermediaries and banks:
• the possibility to reschedule the sale price of the assets of the company.
Con il decreto legge n. 83/2015 (convertito in legge con legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132) recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria» il Governo ha riformato, tra le altre cose, la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Tra le principali novità del decreto, in materia fallimentare segnaliamo:
- la possibilità per le imprese in crisi di accedere al credito: la nuova norme prevede che il Tribunale Fallimentare possa autorizzare richieste di finanziamento, assistite dal beneficio della prededuzione, funzionali ad urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale, avanzate dall’imprenditore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo;
- la possibilità per i terzi di presentare offerte concordatarie: la norma dispone che, qualora il piano concordatario preveda la cessione dell’azienda o di singoli beni di essa ad un soggetto già individuato, il Tribunale disponga la ricerca di interessati all’acquisto, aprendo un procedimento competitivo al fine di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, al fine di evitare, per quanto possibile, la svalutazione del patrimonio aziendale;
- la possibilità per i creditori i formulare proposte concorrenti: la norma prevede che la proposta di concordato preventivo possa essere presentata anche dai creditori qualificati (ossia rappresentanti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale del debitore) a condizione che si tratti di proposta migliorativa e la proposta del debitore non preveda la soddisfazione di almeno il 40% dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il 30% dei creditori chirografari;
- l’incompatibilità tra le figure di commissario giudiziale e di curatore fallimentare: la norma dispone la totale incompatibilità tra le due figure;
- la possibilità di sciogliere o sospendere i contratti in corso di esecuzione: la riforma prescrive che il debitore possa richiedere al Tribunale che, previa audizione dell’altro contraente, sciolga o sospenda (in questo caso per non più di 60 giorni prorogabili una sola volta), con decreto motivato, i contratti non ancora integralmente eseguiti alla data di presentazione del ricorso;
- la ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari: la norma prevede che, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo possa individuare una o più categorie tra i creditori che abbiano tra loro una posizione giuridica ed interessi economici omogenei e che, in tale caso, il debitore possa chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria quanto tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi ed i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria;
- la convenzione di moratoria: la riforma introduce l’istituto della c.d. “convenzione di moratoria” che prevede che, qualora fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari venga stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e i crediti degli aderenti alla convenzione rappresentino quantomeno il 75% dei crediti della categoria, la convenzione di moratoria produca effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, sempre che questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi ed un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria;
- la rateizzazione del prezzo di vendita dei beni dell’impresa: la norma dispone che le vendite e gli atti di liquidazione possano prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente.
Si tratta di una prima riforma parziale della complessa normativa fallimentare che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi e che avrà quale obbiettivo principale quello di velocizzare e semplificare le procedure concorsuali, nonché di evitare, per quanto possibile, che la crisi di un’impresa in stato di insolvenza possa ripercuotersi, a cascata, anche su altre imprese legate ad essa da rapporti commerciali.