Categorie: Diritto Penale

Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020: breve focus sulle disposizione sanzionatorie di cui all’art. 4.
Data: 31 Mar 2020
Autore: Daniele Venturini

Il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020 è intervenuto a riordinare le disposizioni sanzionatorie – di cui ai diversi Decreti emessi nell’ultimo mese – per la violazione delle prescrizioni relative alle misure di contenimento.

I. Le novità.
Il Governo, come si vedrà, ha operato nell’ottica di introdurre misure più efficaci e dissuasive contro le violazioni delle prescrizioni di cui sopra.

Ed infatti, lo strumento utilizzato fino ad oggi era – come previsto dall’art. 3, comma 4 del Decreto Legge del 23/2/2020 – la contravvenzione punita, ex art. 650 c.p., alternativamente con arresto o ammenda.

La previsione di tale pena alternativa, come ormai noto, dava la possibilità al contravventore di chiedere di essere ammesso all’oblazione e, quindi, di poter estinguere il reato, senza conseguenza alcuna per il proprio certificato penale, mediante il pagamento della somma pari ad € 103.

Pertanto, l’art. 4 , comma 1 del Decreto n. 19 del 25/3/2020 prevede adesso che la violazione delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2 (cui si rinvia) sia punita: “Salvo che il fatto costituisca reato…con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3”.

Viene, quindi, di fatto depenalizzata la condotta di inosservanza delle misure di contenimento ed escluso espressamente che essa possa integrare la contravvenzione punita con le sanzioni ex art. 650 c.p.

L’art. 4, comma 6 del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, inoltre, prevede che la violazione della specifica misura di contenimento di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera e (“divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che il fatto integri il reato di cui all’art. 452 c.p. o altro più grave, sia “punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934”.

Si tratta di una contravvenzione che punisce – congiuntamente con arresto ed ammenda, senza quindi poter essere oggetto di oblazione – chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.

Le sanzioni previste da tale art. 260, contestualmente, vengono elevate dal successivo comma 7 del medesimo art. 4 del Decreto e, adesso, consistono nell’arresto da 3 a 18 mesi e nell’ammenda da € 500 ad € 5.000.
II. Circostanze aggravanti e sanzioni accessorie.
Sul punto, si segnala che l’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020 prevede altresì che:

  • se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo (comma 1);
  • in caso di violazione di alcune delle misure di contenimento previste per le attività commerciali, professionali e d’impresa ( di cui all’art. 1, comma 2, lettere i, m, p, u, v, z e aa), è prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (comma 2);
  • in caso di reiterata violazione della medesima disposizione , la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (comma 5).

III. Le condotte di violazione delle misure di contenimento precedenti all’entrata in vigore del Decreto n. 19 del 25/3/2020.
In relazione alle condotte di violazione delle misure di contenimento, poste in essere precedentemente all’entrata in vigore (26/3/2020) del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, l’art. 4, comma 8 del medesimo Decreto prevede che: “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta”.
Tali condotte, quindi, saranno punite con una sanzione amministrativa pari ad € 200.
Il Governo, con tale disposizione, ha inteso evitare che le condotte pregresse finissero per non essere in alcun modo punite.
Ciò perché, anche in relazione agli illeciti amministrativi, vige il principio di irretroattività di cui all’art. 1, comma 1 della Legga n. 689/1981 ed art. 25, comma 2 della Costituzione.
Non è, quindi, un caso che l’importo comminato per tali violazioni (€ 200) sia inferiore a quello al quale il soggetto sarebbe incorso sulla base della legge vigente all’epoca del fatto (e, quindi, da lui prevedibile in quel momento) e pari al massimo dell’ammenda prevista per l’art. 650 c.p. (€ 206).
Per completezza, si segnala che, parimenti, le condotte pregresse non avrebbero potuto essere punite penalmente ai sensi dell’art. 2, comma 2 c.p., per il quale: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”.

Da ultimo, permane qualche dubbio circa l’interpretazione del comma 8 in oggetto, laddove non prevede alcunché in ordine all’applicabilità (o meno) delle sanzioni accessorie ai fatti precedenti al nuovo Decreto. Tale applicazione, in particolare, determinerebbe la violazione del predetto principio di irretroattività delle sanzioni amministrative.

IV. Irrogazione delle sanzioni.
Quanto all’irrogazione delle sanzioni – per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge – il comma 3 dell’art. 4 prevede che le violazioni siano accertate ai sensi degli artt. 13 e ss. della Legge n. 689/1981. L’interessato, quindi, entro 30 giorni dalla contestazione dell’illecito, ha la possibilità di far pervenire scritti difensivi all’Autorità competente.

In ogni caso, si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992, in materia di pagamento in misura ridotta.

Pertanto, attraverso tale meccanismo, il trasgressore, entro cinque giorni dalla contestazione, è ammesso al pagamento della sanzione ridotta del 30%.

Quanto alle violazioni pregresse, il comma 8 richiama – in quanto compatibili – gli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 527/1999 che contengono la disciplina della trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, da parte dell’autorità giudiziaria.

V. Altre fattispecie delittuose. La clausola di riserva di cui all’art. 4 comma 6 del Decreto. I reati di epidemia ex artt. 438 e 452 c.p.
Come sopra riportato, l’incipit del comma 6 è costituito dalle parole: “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato”.
Tale clausola, evidentemente, è stata inserita al solo fine di poter punire penalmente (ai sensi dell’art. 260 del R.D. n. 1265/1934), chi violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora perché risultato positivo al virus, senza che vi sia la prova del contagio ai danni di altri soggetti.
Quando, invece, vi sia tale prova, la clausola, al contempo, impedisce che il principio di specialità non consenta l’applicazione di fattispecie penali più gravi.
Sul punto, si ricorda che il codice penale prevede due fattispecie di reato in materia di contagio epidemico, una dolosa e l’altra colposa.
L’art. 438, comma 1 c.p., punisce chiunque cagioni un’epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni, con la pena dell’ergastolo.
Giova soffermarsi sulla condotta, per segnalare che il contagio deve avvenire mediante “diffusione di germi patogeni”, ossia mediante una qualsiasi condotta volta a diffondere in maniera efficiente i germi patogeni in un luogo pubblico od aperto al pubblico in cui sia possibile infettare qualcuno.
Si tratta di reato a dolo generico che non richiede la specifica volontà di arrecare danno anche se, parte della dottrina, esclude la rilevanza del “semplice” dolo eventuale.
Quanto all’art. 452 c.p., richiamato espressamente dal comma 6, esso punisce: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438..”.
Tale delitto è, quindi, il pendant colposo del reato di epidemia di cui all’art. 438 c.p. ed è, ovviamente, fondato sui principi generali della colpa di cui all’art. 43 c.p. (ossia, colpa generica consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero, colpa specifica da inosservanza di regolamenti, ordini, discipline etc.).
Pertanto, il soggetto che violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, comminatogli perché risultato positivo al virus, e determini concretamente la trasmissione del covid-19 ad altri soggetti, risponderà certamente, quantomeno, del reato di cui all’art. 452 c.p.

VI. Il falso ex art. 495 c.p.
Da ultimo, si segnala che le false dichiarazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato o altre qualità del soggetto che le rilascia, continuano, ovviamente, ad essere punibili ex art. 495 c.p. (Falsa Attestazione del Privato).

Sul punto, segnaliamo che la giurisprudenza genovese qualifica pacificamente residenza e domicilio come “qualità” della persona (Cfr. Tribunale di Genova, sentenze dei giorni 9/11/2017 e 30/10/207): ne consegue che eventuali falsità sul punto, potranno essere perseguite ai sensi dell’art. 495 c.p.

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