Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

Direttiva Bolkestein e la sentenza del Consiglio di Stato.
Data: 12 Nov 2021
Autore: Giuseppe Giacomini

Il Consiglio di Stato e la Direttiva Bolkestein. L’ultima chance per affrontare il tema in modo utile.

La sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria è certamente un “fulmine” in materia di rilascio e rinnovo delle “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative” ma,altrettanto certamente,non è a “ciel sereno”.

La questione è infatti vecchissima e ne ho più volte scritto. La Bolkestein è una Direttiva UE del 2006 che l’Italia ha costantemente eluso generando forte irritazione nelle Istituzioni europee. La prima procedura di infrazione contro l’Italia era stata aperta dalla Commissione UE nel 2008 (n.2008/4908) ed era stata archiviata a seguito degli impegni che il Governo italiano aveva formalmente assunto di modificare la propria normativa e di adeguarla alla Direttiva. Sappiamo poi che, non solo ciò non è accaduto, ma che al contrario si sono succedute numerose proroghe delle concessioni in essere. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2033 (art.182.2 DL 34/2020).

Sappiamo anche che,nel frattempo, la Commissione UE aveva riaperto la procedura di infrazione (l’ultima lettera di messa in mora è dei primi giorni di novembre del 2021, alla vigilia dello stralcio del tema balneari ed ambulanti dal recentissimo DL concorrenza) e che, su rinvio pregiudiziale interpretativo del TAR Lazio e del TAR Sardegna in cause riunite davanti alla Corte di Giustizia UE, il Giudice europeo del diritto unionale, aveva pronunciato la notissima sentenza 14 luglio 2016,Promoimpresa, che con riferimento alla normativa italiana allora vigente ( da ultimo DL n.179/2012 che disponeva una proroga automatica al 31 dicembre 2020) aveva sancito (i) il divieto di proroga automatica delle concessioni marittime e lacuali in assenza di “qualsiasi procedura di selezione” in conformità a quanto previsto dall’art.12 par.1 e 2 della Bolkestein e (ii) l’applicazione dell’art.49TFUE che non permette siffatte proroghe automatiche “nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”.

Non ci voleva molto a capire che, salvo modifiche della Direttiva (peraltro oggetto di parziali critiche da parte del suo stesso autore), la storia era segnata e destinata a illudere i balneatori, e i contribuenti italiani, così come insegnava il precedente delle “quote latte” conclusosi con sentenza della Corte UE del 24 gennaio 2018 che ha condannato l’Italia  imponendo il recupero degli “aiuti illegittimi” erogati agli allevatori ( nessuno sembra ricordarsene).

Resta che la sentenza della Corte UE del 2016 non è mai stata adeguatamente valutata e si è preferito un approccio “polacco” al tema.

Non che l’Europa non sbagli, il punto è che quando uno Stato membro, o un suo cittadino, ritiene che ciò sia accaduto, esistono i mezzi per reagire in conformità ai Trattati. Il caso italiano “Taricco 2” lo dimostra (la nostra Corte Costituzionale aveva ritrasmesso alla Corte UE opportuni quesiti sottolineando abilmente la natura sostanziale, e quindi retroattiva a favore dell’accusato, della prescrizione penale nel nostro ordinamento che non era stata pienamente valutata nei suoi effetti, e la Corte Europea aveva modificato/circoscritto il proprio avviso espresso nella precedente “Taricco 1”)

Ebbene nella questione oggi in drammatica discussione, la sentenza del 2016 lasciava molti spiragli utili per riproporre la questione. In particolare, l’ “interesse transfrontaliero certo”  e la “scarsità delle risorse naturali disponibili”. Oltre alla stessa applicabilità a questa materia dell’art.12 della Direttiva Bolkestein.

In breve, la mia netta impressione era che la Corte UE considerava aperta l’ipotesi di  una diversa decisione, almeno parziale, nel caso in cui le fosse giunto un nuovo e più “mirato” set di quesiti interpretativi.

Questa era la via da tentare, questa è ancora (sia pure in emergenza) la strada da percorrere.

Specie nel momento in cui, con visione lungimirante, il Governo ha disposto una minuziosa mappatura delle concessioni balneari e lacuali. Mappatura analitica e ragionata che può costituire utilissima premessa e complemento di un nuovo rinvio e nuovo esame da parte della Corte UE.

Non tutte le concessioni, come ho sempre scritto, possono essere salvate dalla tagliola ma resta il fatto che, al di là dei rilevantissimi aspetti sociali ed economici, non mi pare che il diritto della concorrenza possa ragionevolmente collocare sullo stesso mercato i piccoli e familiari stabilimenti balneari local, che tutti conosciamo quale meta stagionale di un’utenza ordinaria,  di inesistente appeal internazionale dal punto di vista imprenditoriale, ed i grandi impianti turistici “di lusso” a vocazione transfrontaliera.

Su queste pagine è già stata ben illustrata la  complessa e abbondante motivazione del Consiglio di Stato, aggiungo solo alcune limitate considerazioni proiettate al futuro.

Osservo che,su 50 pagine, la sentenza dedica mezza paginetta (punto 29) all’ipotesi, scartata, di un nuovo rinvio alla Corte UE. Considerato che il Consiglio di Stato è Giudice di ultima istanza (salvo ciò che proprio in questi giorni potrà decidere la Corte UE su rinvio della nostra Cassazione), è noto che non può sottrarsi a tale obbligo e in caso di rifiuto la motivazione deve essere molto seria ed approfondita (non basta citare l’eterna sentenza Cilfit).

Ma tant’è, ne esce confermato che in un contesto nuovo, specie dopo lo stralcio del tema dal DL concorrenza, vale seriamente la pena di fare tutto il possibile per tornare in Corte di Giustizia con serietà, intelligenza tecnica e fiducia.

La buona politica esiste, confido che si manifesti

 

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