Technologic progress is already reality: the future of all kind of jobs is inexorably connected to technology. In this context, which are the legal aspects who lawyers shall consider to adapt themselves to the change?
Nell’ultimo approfondimento tentavo di analizzare e delineare il rapporto che si sta instaurando tra l’evoluzione e le professioni intellettuali, con specifico riferimento alla professione forense.
Come qualcuno ricorderà, l’interrogativo che in modo provocatorio ponevo, consisteva nel domandarsi se in un futuro (prossimo) la tecnologia potrà essere in grado di svolgere non solo le attività meccaniche della professione dell’avvocato, ma anche quelle che intrinsecamente necessitano di una componente intellettiva. Orbene, senza sconfinare nella fantascienza e limitandosi alla realtà dell’oggi,è il caso di prendere atto che il tema non riguarda un futuro lontano ma, in qualche misura, sfuma nel presente.
La sfida tra robot e avvocati, infatti, è già partita, si stanno moltiplicando i servizi legali automatici che mirano a soddisfare le richieste del cliente attraverso la produzione di qualunque tipo di documento giuridico: in tali casi, il legale subentrerebbe solo se e quando il sistema non sia in grado di fornire un’esauriente consulenza, perfezionando l’assistenza attraverso un contatto diretto.
Quanto appena accennato ormai è realtà, il progresso tecnologico avanza inesorabilmente, abbiamo il solo interesse/dovere di non farci trovare impreparati.
Premesso ciò, tuttavia, con questo breve approfondimento, si vuole veicolare un altro spunto di riflessione.
Finora, infatti, si sono presi in considerazione i robot e, in senso ampio, la tecnologia, per la utilità che possono apportare alle professioni.
Ora, se si provasse, invece, a mantenere il medesimo oggetto, cioè robot e la tecnologia, e si analizzasse non la loro utilità professionale ma la loro “responsabilità professionale”?
Detto in altri termini, partendo dal presupposto che siamo tutti (o quasi) certi che il robot apporterà un’assistenza decisiva al professionista nel senso più ampio del termine, l’interrogativo che ci si può porre oggi è il seguente: nel momento in cui aumenteranno le attività, anche autonome, che tali macchine saranno in grado di svolgere, come ci si comporterà dal punto di vista legale sotto il profilo di una eventuale responsabilità da errore?
Mantenendo dunque il focus sull’evoluzione tecnologica e sul rapporto tra la stessa e la professione legale, ci accorgiamo che sempre più spesso potremmo trovarci davanti ad una serie di questioni delicate che è il caso di iniziare a considerare.
Se, prendendo in prestito una riflessione che condivido pienamente, il diritto è l’architettura della società, allora chi opera con e nel diritto non può sottovalutare che l’avvento dello strumento tecnologico nel campo professionale (e con sempre più crescente autonomia), implicherà inevitabili quanto rilevanti conseguenze accessorie che dovranno essere ben presto messe all’ordine del giorno.
Qualche esempio concreto? La responsabilità in caso di danni o di infortuni causati da robot, la protezione della privacy degli individui, la tipologia di assicurazione da prevedere per i robot e per i responsabili del loro software e del loro utilizzo.
La robotica entrerà sempre più internamente ed intensamente nelle dinamiche non solo economico/finanziarie, industriali, trasportistiche ecc., ma anche sociali, assistenziali ed educative, modificando i rapporti sia personali , sia professionali: basti pensare ai robot operanti nell’ambito medico, ai veicoli senza conducente e ai robot per la cura delle faccende domestiche.
In tale contesto, inoltre, risulta evidente constatare che più l’autonomia del robot aumenterà, minore sarà la possibilità di considerarlo come mero strumento diretto e gestito dall’operatore.
In quest’ottica, siffatta prima considerazione logica, non può che mettere a nudo l’insufficienza delle regole giuridiche che regolano tale settore.
In questo senso è necessario, quanto urgente, fornirsi di un sistema articolato di regole che disciplinino in modo più uniforme possibile, puntuale e, soprattutto sovranazionale la materia, così come indicato nella recente Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017.
Come si è visto, gli spunti di riflessione sono molteplici e complessi, e sono stati solo sommariamente riportati e considerati sotto un profilo quasi esclusivamente civilistico … e se si prendesse in considerazione anche l’ambito penale?