The Supreme Court has recently requested to the EU Court of Justice its preliminary ruling on the following matters:
- the compatibility with the EU law of the notion of “jurisdiction reasons” acknowledged by the Constitutional Court with sentence no. 6 of 2018 in the part in which it affects “the uniform application of EU law and the effectiveness of the judicial protection”;
- the possibility to challenge the Council of State’s judgments when they unjustifiably omit to make the preliminary referral to the EU Court;
- if the Council of State’s case law for which the competitor excluded from a tender is not entitled to contest the award is compatible with European law.
The decision is expected within Spring and it could have an historical reach in the not always easy relationships between EU and national laws and between national and supranational Judges.
L’art. 111 della Carta Costituzionale afferma il principio secondo cui “Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite i c.d. “motivi inerenti la giurisdizione” non si sono limitati ai soli casi in cui il Giudice Amministrativo o Contabile si sia pronunciato su una controversia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale ovvero abbia omesso di pronunciarsi sull’erroneo presupposto che il tema ad esso sottoposto fosse di competenza di altri Giudici, ma anche al caso di c.d. difetto assoluto di giurisdizione che si verifica quando il Giudice Amministrativo o Contabile si pronunci su una materia di propria competenza ma invadendo le attribuzioni di altri organi. In tale contesto, è nato e si è sviluppato il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione, da parte del Giudice Amministrativo e di quello Contabile di ultima istanza, del diritto euro-unitario. Su tale specifico argomento sino al 2018 la giurisprudenza pressoché univoca della Corte di Cassazione ammetteva, in via generale, il controllo delle Sezioni Unite della Cassazione sulle pronunce emesse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, nei casi di denegata giustizia. Tale orientamento, già di per sé restrittivo e limitato ai soli casi di error in procedendo comportanti l’applicazione di regole processuali interne aventi l’effetto di “negare ad una parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ampiezza riconosciuta dalle disposizioni normative dell’Unione Europea” (vds. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un, n. 31226/2017), è stato, tuttavia, superato a seguito della nota sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale la quale ha statuito che “La violazione da parte del Consiglio di Stato del diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, integrerebbe una semplice violazione di legge, incensurabile con lo strumento del ricorso per cassazione”. L’autorevole presa di posizione della Consulta è stata ritenuta vincolante e recepita da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva (vds. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6460/2020), secondo cui, allo stato, la violazione del diritto dell’Unione Europea da parte dei Giudici Amministrativi (e Contabili) è irrimediabile nell’ordinamento nazionale se non in via indiretta mediante il risarcimento del danno da parte dello Stato per responsabilità dei suoi Giudici. Tale posizione è stata, tuttavia, messa recentemente in dubbio dalla Suprema Corte la quale, ritenendo che l’interpretazione del diritto euro-unitario sia materia di competenza giurisdizionale esclusiva della Corte di Giustizia e che la posizione assunta dalla Consulta consentirebbe – di fatto – il potenziale consolidarsi di pronunce amministrative o contabili in violazione del diritto UE, ha ritenuto di effettuare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea alla Corte di Giustizia affinché si pronunci in merito a tre distinti, ancorché collegati, quesiti di diritto e, cioè:
- se la nozione di motivi “inerenti” alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c., recepita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 sia compatibile con il diritto europeo, nella parte in cui essa pregiudica “l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria”;
- se il ricorso ex art. 111 Cost. per motivi inerenti la giurisdizione sia proponibile avverso le sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie inerenti l’applicazione del diritto dell’Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267 TFUE;
- se sia compatibile con il diritto europeo l’orientamento del Consiglio di Stato, per il quale il concorrente escluso da una gara di appalto non è legittimato a contestare l’aggiudicazione.
La Corte di Cassazione, evidenziando l’importanza del tema, ha, quindi, richiesto alla Corte di Giustizia di applicare il procedimento accelerato di cui all’art. 105 del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia la cui decisione è, pertanto, attesa in primavera. La pronuncia in oggetto, ma ancor più la risposta che il Giudice sovranazionale fornirà ai quesiti sottoposti dalle Sezioni Unite è di particolare importanza in quanto in grado di dirimere una questione rilevantissima per l’orientamento unionale che avrà pesanti ricadute sul tema della tutela giurisdizionale dei cittadini, soprattutto in un settore nevralgico quale quello degli appalti pubblici.
Avv. Tomaso Romanengo