Categorie: Dirittto Civile

E’ possibile chiudere l’acqua al condomino moroso?
Data: 17 Apr 2019
Autore: Conte Giacomini Avvocati

It is not forbidden to unplug the water service from the defaulting member of condominium: although it is an essential good, for the member of condominium who does not pay, the provision of the water service can be suspended.

The condominium reform has modified art. 63 of the implementing rules of Civil code which deals with the distribution of condominium expenses.

This article has enabled the Administrator to shut off the domestic utilities of the defaulting member of condominium, but only those susceptible to separate enjoyment.

Non è vietato staccare l’acqua al condomino moroso: sebbene si tratti di un bene essenziale, al condomino che non paga può essere sospesa l’erogazione del servizio idrico.

Con la riforma del condominio, attuata dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, è stato modificato il comma 3 dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che si occupa di disciplinare la ripartizione delle spese condominiali.

La norma afferma espressamente che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato“.

Tale articolo consentirebbe quindi all’Amministratore di staccare le utenze domestiche del condomino moroso, ma solo quelle suscettibili di godimento separato, cioè autonome rispetto agli altri inquilini dello stabile, in modo tale che questi ultimi non vengano pregiudicati.

Occorre tener conto però che interrompere il servizio idrico ad un condomino potrebbe determinare una violazione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato, essendo quest’ultimo un bene essenziale della vita necessario per la sopravvivenza e la dignità della persona.

Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016, in attuazione della Legge di Stabilità 2016, ha introdotto alcune “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato“.

Nel decreto si afferma che l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso debba tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione.

Il provvedimento analizza poi il rapporto tra “morosità e fornitura del servizio” precisando che non si possono staccare le utenze degli utenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, ai quali deve essere in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno.

In conclusione: per potere procedere ad una sospensione del servizio idrico sarebbe necessario accertare se il moroso versi in una situazione disagiata così da garantirgli il numero di litri necessari al giorno e cercare una modalità tecnica di sospensione della fornitura in modalità differenziata.

Vista comunque la complessità della situazione per evitare ogni rischio, sarebbe consigliabile ricorrere all’autorità giudiziale per ottenere preventivamente un’autorizzazione del giudice al distacco.

 

Carlotta Pasanisi ed Emanuela Radicati di Primeglio

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