The Law n. 172/2017 has stated that the article 162 ter of the Italian Penal Code (automatic extinction of the crime in case of compensation ) is non-enforceable to the case provided by article 162 bis Penal Code.
The Law n. 172/2017 represent another important step for the protection of victims of crimes.
La Legge n 172/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze differibili. Modifica della disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017 contiene una importante modifica in tema di atti persecutori ex art 612 bis (cd stalking).
Al fine di comprenderne la portata occorre fare un passo indietro.
L’art 162 ter cp “Estinzione del reato per condotte riparatorie” (inserito nel codice penale italiano dalla L n 103/2017) ha previsto una nuova causa di estinzione del reato in caso di integrale riparazione del danno cagionato dal reato da parte dell’imputato; riparazione da effettuarsi entro certi limiti temporali mediante le restituzioni o il risarcimento e mediante l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Detta causa di estinzione del reato è applicabile a tutti i reati procedibili “a querela soggetta a rimessione”.
Di tal che, anche il reato di stalking, nelle forme semplici (e quindi non nei casi di cui all’ultimo comma dell’art 612 bis cp), è rientrato fra le fattispecie alle quali è divenuto applicabile l’art 162 ter cp sopra citato.
Ciò ha fatto molto discutere. Si ricorda, per esempio, la sentenza 2.10.2017 del Giudice per l’Udienza Preliminare di Tornino Dott.ssa La Rosa con la quale è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie ex art 162 ter cp nei confronti di un imputato (accusato di avere “pedinato” per circa un mese una ragazza) che aveva effettuato una offerta reale di € 1500,00 alla persona offesa, offerta dalla stessa non accettata.
Con la L n 172/2017 sopra ricordata, all’art 162 ter cp viene aggiunto il seguente comma: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’art 162 bis “.
Quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in questione, nessun imputato per il reato di stalking potrà avvalersi della causa di estinzione di reato prevista dall’art 162 ter cp.