Categorie: Generale

Gli allergeni e le norme previste dall’Unione europea.
Data: 25 Set 2015
Autore: Manuela Giacomini

The labelling rules in European Directives 2003/89/EC and 2006/142/EC ensure that all consumers are given comprehensive ingredient listing information and make it easier for people with food allergies to identify ingredients they need to avoid. However, following the implementation of the Food Information for Consumers Regulation (EU) No. 1169/2011 (EU FIC), allergen labelling rules have changed in December 2014.

The new regulation, which was published in October 2011, changes the way allergen information appear on labels and on food that is prepacked, sold loose or served in public places. The EU FIC brings general and nutrition labelling together into a single regulation to simplify and consolidate existing labelling legislation.

 

L’allergia alimentare è una reazione abnorme ed immediata verso un alimento scatenata dal sistema immunitario poiché questo, scambiando un determinato alimento per qualcosa di dannoso per il nostro corpo, fa sì che le cellule rilascino degli anticorpi detti immunoglobuline E (IgE) che combattono tale sostanza.

Anche una piccola quantità dell’alimento responsabile può provocare sintomi che possono andare dai disturbi respiratori (asma e rinite) a disturbi gastroenterici o orticaria fino addirittura allo shock anafilattico. Tali sintomi si verificano nell’arco di 1-2 ore dall’assunzione del cibo e più sono gravi più la reazione è immediata.

Avendo quindi le allergie un fortissimo impatto sulla salute pubblica e sugli interessi dei consumatori, la politica dell’Unione europea mira da sempre a proteggere non solo la salute ma anche la sicurezza e gli interessi economici di questi, nonché il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi (art. 169 TFUE). Con la Direttiva 2003/89/CE è stato quindi previsto l’obbligo di indicare gli allergeni sulle etichette dei prodotti alimentari. Tale obbligo è stato inserito anche nel recente Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Regolamento), in cui sono previste nuove regole per l’etichettatura alimentare, anche per quanto riguarda gli allergeni. Innanzitutto, è bene ricordare quali sostanze sono indicate come allergeni ai sensi dell’Allegato II del Regolamento in questione:

Cereali contenenti glutine;

Crostacei e prodotti a base di crostacei;

Uova e prodotti a base di uova;

Pesce e prodotti a base di pesce;

Arachidi e prodotti a base di arachidi;

Soia e prodotti a base di soia;

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);

Frutta a guscio;

Sedano e prodotti a base di sedano;

Senape e prodotti a base di senape;

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/litro;

Lupini e prodotti a base di lupini;

Molluschi e prodotti a base di molluschi.

In base all’articolo 9, gli allergeni figurano nell’elenco delle indicazioni obbligatorie e infatti devono sempre essere dichiarati, sia per gli alimenti preimballati che per quelli non preimballati.  In particolare, devono essere riportati nella lista degli ingredienti con un carattere (o altri accorgimenti grafici come sottolineature o l’uso del grassetto) diverso dagli altri così che tali informazioni siano facilmente accessibili. In questo modo il consumatore è consapevole che quell’alimento è suscettibile di provocare allergie/intolleranze. Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell’ingrediente corrispondente a tali sostanze (es. latte in polvere), anche se per motivi pratici è possibile evidenziare l’intera dominazione (es. latte in polvere).

In caso di assenza della lista degli ingredienti si potrà riportare sul davanti della confezione la dicitura “contiene” o “con” seguita dal nome dell’allergene.

Tuttavia, se il nome dell’alimento fa direttamente riferimento all’allergene (es. latte) non è richiesto la citazione di questo nella lista degli ingredienti.

Nel caso poi di alimenti composti da sottoingredienti che contengono allergeni, questi devono contenere il riferimento all’allergene in questione (es. panino tonno e maionese: tra gli ingredienti della maionese dovranno essere evidenziate le uova).

E’ importante sottolineare che, per quanto riguarda i cibi sfusi o preincartati, gli operatori del settore alimentare (OSA) che producono cibi pronti per il consumo all’interno di strutture come ristoranti, mense, bar, ospedali, scuole, attività di catering, o per mezzo di un veicolo, devono fornire informazioni sulla presenza degli allergeni riportandole in forma scritta e facilmente accessibile per i consumatori sui menù, appositi registri, cartelli o anche tramite sistemi elettronici (es. applicazioni per smartphone). In quest’ultimo caso però non possono essere gli unici strumenti per riportare queste informazioni poiché non sono facilmente accessibili a tutta la popolazione.

Tuttavia, le misure nazionali possono prevedere che le informazioni sugli allergeni siano fornite anche solo su richiesta del consumatore, purché l’OSA comunichi in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali informazioni possono essere ottenute su richiesta (es. “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”). In ogni caso, è comunque necessario che le informazioni siano da documentazione scritta idonea e facilmente reperibile per il consumatore, di cui il personale dovrà aver preso preventivamente visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

Per quanto riguarda poi le modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale circa gli allergeni, è rimessa alla discrezionalità dell’OSA, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale.

L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, sarà libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune (ad esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore).

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