On July 4th 2017 entered into force the decree n. 90/2017 that, transposing the UE Directive n. 849/2015, fully replaced the text of the decree n. 231/2007 (“Anti-money laundering legislation”), without repealed it.
In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 90/2017 che, recependo la direttiva UE 849/2015, ha sostituito pressochè integralmente il testo del decreto 231/2007 (Legge Antiriciclaggio), senza tuttavia abrogarlo.
Il termine riciclaggio è una fattispecie di reato, penalmente sanzionata, che rappresenta sostanzialmente la condotta di coloro che tentano di reintrodurre nel sistema economico i proventi derivanti da attività illegali o criminali (in inglese tale attività viene definita con il termine “money laundering” che testualmente significa “riciclaggio di denaro sporco”).
La Legge Antiriciclaggio, pertanto, detta le regole finalizzate all’azione di prevenzione del fenomeno fissando una disciplina specifica a cui gli Avvocati devono attenersi, le cui novità principali, rispetto alla precedente disciplina, consistono nell’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro clienti pur mantenendo l’obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo” (i), nella revisione del Sistema sanzionatorio previsto (ii) e nell’introduzione di nuovi principi nella verifica della clientela con particolare attenzione alle persone giuridiche (iii).
Come anticipato, una delle novità più significative della nuova disciplina Antiriciclaggio, consiste nell’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro, permanendo comunque l’obbligo di identificazione e di conservazione dei dati relativi al cliente e all’ ”operazione”; ed infatti i dati e le informazioni devono essere conservate dall’Avvocato per 10 anni a decorrere dalla conclusione della prestazione professionale. Permangono, invece, gli obblighi della precedente disciplina di astensione dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di adeguata verifica del cliente o del “titolare effettivo” e l’obbligo di segnalazione all’UIF (“Unità di Informazione Finanziaria”) delle c.d. operazioni “sospette”.
Dal punto di vista, invece, dell’apparato sanzionatorio osserviamo come il nuovo art. 55 del Decreto 90/2017 distingue più nettamente le fattispecie delittuose da quelle contravvenzionali, prevedendo ora quali delitti soltanto le condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e fornitura di dati falsi per la verifica, che siano realizzate con frode o falsificazione; quando, invece, la violazione degli obblighi di comunicazione non integra gli estremi della falsità o della frode, l’illecito penale ha carattere di contravvenzione.
Con riferimento alla categoria forense, i presupposti di applicabilità agli Avvocati delle disposizioni della Legge Antiriciclaggio rimangono pressochè identici a quelli presenti nella previgente regolamentazione: ed infatti l’art. 3, comma 4 lett. a) prevede che le disposizioni si applichino agli Avvocati solamente quando “compiono in nome e per conto del proprio cliente qualsiasi “operazione” di natura finanziaria o immobiliare, o assistono in proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti: (1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; (2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; (3) l’apertura e la gestione di conti bancari; (4) la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”.
Ad un primo esame della nuova normativa emerge come, nonostante sia stato formalmente eliminato l’obbligo di tenuta del Registro Informatico, gli obblighi cui sono soggetti i professionisti nella loro attività siano sostanzialmente rimasti, per molti aspetti, immutati in quanto gli stessi restano tenuti ad osservare le disposizioni relative all’identificazione dei clienti ed alla conservazione dei dati registrati (per ben 10 anni): ci si chiede, pertanto, se è davvero venuto meno l’obbligo di tenuta del registro informatico o se, visti i numerosi obblighi cui sono soggetti i professionisti nello svolgimento della loro attività, tale disposizione ha valore solo “sulla carta” necessitando, comunque, di un qualsivoglia sistema di archiviazione al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed evitare le relative sanzioni.
Alessandro Peroni