Categorie: Diritto Penale

Guida in stato di ebbrezza: nessuna sospensione della patente quando il giudice sostituisce la pena con i lavori di pubblica utilità
Data: 13 Nov 2017
Autore: Daniele Venturini

La Corte di Cassazione – Sezione IV si è recentemente pronunciata in materia di guida in stato di ebbrezza.

In particolare, la Corte – con la sentenza n. 48330/2017 – accogliendo le doglianze della difesa, ha ritenuto, sulla base di una stringente interpretazione letterale della normativa, che il Giudice – durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – debba sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Il ragionamento svolto dal Giudice di Legittimità si è basato, come detto, ancor prima che sul dato logico della normativa, su quello letterale della stessa.

Come noto, infatti, per i casi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevanti (accertamento del tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro), nei quali – però  – non sia stato causato un sinistro stradale,                       l’art. 186, comma 9-bis del D.Lgs. n. 285/1992 prevede che la pena (detentiva e pecuniaria) possa essere sostituita (anche con decreto penale di condanna) con quella del lavoro di pubblica utilità.

La Corte ha poi osservato come tale norma preveda che: “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”.

E’ del tutto evidente che l’immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa, renda (di fatto) vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.

La pratica, infatti, dimostra come l’imputato, nella quasi totalità dei casi, ottenga la restituzione della patente quando abbia ormai scontato l’integrale sanzione amministrativa della sospensione della patente, senza poter, quindi, concretamente beneficiare di alcuno sconto.

Il Giudice di Legittimità, tuttavia, ha rinvenuto il rimedio a tale “contraddizione pratica” all’interno della normativa stessa.

La Corte, infatti, ha sottolineato come il predetto articolo 186, comma 9-bis stabilisca altresì che “In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, …. dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca”.

E’, quindi, di tutta evidenza che il significato del termine “ripristino” utilizzato dal Legislatore, non possa che significare “<<rimessa in vigore>>, <<ristabilire>>, <<riportare ad uno stato precedente>>” e, quindi, presupporre una precedente concreta sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Quest’ultima sanzione, pertanto, dovrà essere sospesa nel momento in cui viene operata dal Giudice la conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ed eventualmente “ristabilita”  solo dopo lo svolgimento degli stessi e per una durata risultante dall’applicazione dello sconto previsto dalla normativa.

Sarà interessante vedere se questo nuovo orientamento “attecchirà” presso Procure della Repubblica e Uffici dei Giudici per le Indagini Preliminari, così consentendo un pieno ed effettivo godimento dei benefici previsti dall’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. n. 285/1992.

 

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