On Monday, 7 April 2014, in Louxemburg, a hearing was held before European Court of Justice about the preliminary ruling procedure on the subject of minimum road transport costs. The parties attending the procedure were as follows: Confetra, Confindustria, ANCC, Roquette Italia S.p.a, who represented the opinion to prohibit minimum costs. The other side, was represented by Fai-Conftrasporto, Consorzio Trasporti Europei Genova and Semenzin Fabio Autotrasporti, stating that the minimum cost law should not be restrained. The State of Italy hold the same view. European Commission Agent Luigi Malferrari has dealt with some legal issues in depht. He took the same position as the above mentioned party: minimum costs should be prohibited, because they infringe on the protection of competition and the freedom of establishment.

Lunedì 7 aprile, a Lussemburgo si è tenuta l’udienza dibattimentale relativa ai procedimenti pregiudiziali riuniti (cause C-184/13 – C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, API e a.) sul tema dei cd. “costi minimi” dell’autotrasporto.

All’interno della Grande Salle, davanti ai Giudici della V Sezione (T. von Danwitz, D. Svaby, A. Rosas, C. Vajda, E. Juhàsz), si sono riuniti, insieme ai sottoscritti Avvocati Giacomini, Damonte e Demartini per Roquette Italia S.p.a.(era presente anche l’Avv.GianLuca Castellani, legale in house di Roquette Italia), società stabilita in Italia, partecipata al 100% dalla Capogruppo francese Roquette Fréres, i legali di alcune delle altre Parti dei giudizi nazionali.
Secondo l’ordine prestabilito, hanno esposto per primi le proprie arringhe gli avvocati di Confetra, Confindustria, ANCC ed i sottoscritti, contro la normativa nazionale di cui all’art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 , chiedendo alla Corte che la risposta ai quesiti formulati dai Giudici del Tar sia resa nel senso di dichiarare l’incompatibilità di tale disciplina con le norme comunitarie a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento/prestazione dei servizi.
In particolare, è stato segnalato come la misura dei costi minimi imposti dal legislatore nazionale non sia idonea né proporzionata né necessaria rispetto alla finalità della tutela della sicurezza stradale. E ciò sia a motivo delle numerose deroghe previste all’applicazione delle suddette tariffe (ad esempio per i casi di “contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite”, da determinare attraverso accordi volontari di settore conclusi tra organizzazioni associative di vettori e di committenti nell’ambito della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e per i casi di contratto stipulato in forma scritta, ove le prestazioni di autotrasporto siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri), eccezioni che paiono del tutto ingiustificate; sia anche per il fatto che la sicurezza stradale é già tutelata in maniera efficace e proporzionata da altre specifiche norme nazionali (in particolare il Codice della Strada ), nonché da numerosi atti legislativi di diritto dell’Unione europea (tra cui il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada).
Inutile dire poi che un particolare focus è stato posto sulla specifica posizione di Roquette Italia che, in quanto espressione del diritto di stabilimento della controllante francese, ci ha permesso di evidenziare specifici e rilevanti profili giuridici in materia di stabilimento e prestazione dei servizi.
Successivamente, hanno preso la parola i legali degli autotrasportatori (Fai-Conftrasporto, Consorzio Trasporti Europei Genova e Semenzin Fabio Autotrasporti) e l’Avvocatura per lo Stato italiano, che si sono concentrati sulle argomentazioni a sostegno e giustificazione dell’adozione dei costi minimi, insistendo sulla finalità di interesse pubblico perseguita dalla normativa.
In tale occasione, è stata altresì evidenziata la modifica intervenuta con il D.L. n. 95/2012 sulla spending review, che ha trasferito le competenze dell’Osservatorio sull’autotrasporto in capo alla Direzione generale per l’autotrasporto e l’intermodalità presso il Ministero dei Trasporti.
Ultimo intervento è stato quello della Commissione europea rappresentata da Luigi Malferrari, che si è occupato in maniera approfondita di alcune problematiche giuridiche.
Dopo una introduzione preliminare volta ad evidenziare la ricevibilità della causa pregiudiziale, l’agente della Commissione si è soffermato sulla natura particolare di uno dei giudizi nazionali, da cui ha avuto origine il rinvio, ossia una vertenza promossa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avverso lo Stato italiano davanti ai Giudici del Tar Lazio, in base ai nuovi poteri che le sono stati attribuiti ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 287/90 (introdotto con legge n. 214 del 2011).
Come ha sottolineato Malferrari, secondo tale norma, l’AGCM è legittimata ad agire in giudizio in relazione ad atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti emanati da qualsiasi amministrazione pubblica che violino le “norme a tutela della concorrenza e del mercato”; tale aspetto è stato ampiamente illustrato dall’Autorità, con riferimento ai provvedimenti emanati sulla base dell’art. 83 bis, nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, insieme alla violazione delle libertà “comunitarie” di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Nel ricordare alcune precedenti pronunce pregiudiziali sul tema delle tariffe minime, come quella degli avvocati nei casi Cipolla-Macrino (sentenza del 5.12.2006, C-94/04 e C-202/04) e la recente pronuncia sul regime tariffario delle SOA (sentenza del 5.12.2013, C-327/12), l’agente della Commissione ha ricordato che, in quelle fattispecie, la Corte aveva ritenuto valide ragioni imperative di interesse generale, tali da giustificare deroghe alla libertà di circolazione, l’asimmetria informativa tra i “clienti-consumatori” e gli avvocati, nel primo caso, e la necessità di garantire l’indipendenza delle SOA, nel secondo.
Malferrari ha ricordato poi come in altre pronunce (sentenza del 13.12.2007, Commissione c. Italia, C-465/05), invece, la Corte abbia negato la compatibilità con il diritto dell’Unione europea delle tariffe minime, previste ad esempio nel settore dei servizi di vigilanza privata.
Dopo la breve analisi dei detti precedenti, la Commissione ha quindi evidenziato come nel caso in esame la tutela della sicurezza, affermata dal legislatore per giustificare la previsione di costi minimi, non paia perseguita in maniera idonea e proporzionata attraverso tale mezzo; in particolare, l’agente della Commissione ha voluto mettere in guardia la Corte su quali potrebbero essere i rischi in termini di ricadute sul mercato comune, derivanti da una prassi giurisprudenziale orientata nella scelta a favore del mantenimento di tale disciplina tariffaria.
La lunga discussione si è quindi conclusa all’esito delle brevi repliche espresse da alcune delle Parti e dei chiarimenti forniti ai Giudici della Corte su loro richiesta.