Last December 2012, the so called “Unitary European patent” was approved, which will give the opportunity to register patents with a single act, to be valid in all EU countries except Italy and Spain, which currently refuse the enhanced cooperation in the field of unitary patent protection. The Unitary European patent will come into force on January 1st 2014. It has several advantages such as (i) the opportunity to file a single request based on a procedure at the European level; (ii) a significant reduction of the overall costs for the registration fees of around 80%; (iii) a more flexible regulatory system; but also some advantages like the possibility to act just before some Courts (Paris, London and Munich) and the more expensive costs for the legal defense.
It is, then, opportune to turn to professionals, expert in the patent field, who are part of a network of law firms based in the UK, France and Germany, both in order to certify the expertise of foreign professionals whom the case is addressed to and also to limit, as much as possible, the lawyer’s fees.
Lo scorso dicembre 2012 è stato approvato il cosiddetto “pacchetto brevetto”, costituito dalle proposte di Regolamento sull’attuazione della cooperazione rafforzata nell’ambito di una tutela brevettuale unitaria, sul relativo regime linguistico e da un accordo internazionale relativo all’istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti a livello europeo. Il brevetto europeo entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2014.
L’approvazione è ritenuta un passaggio storico che arriva dopo più di 30 anni di contrattazioni. Il c.d. “brevetto unico europeo” darà la possibilità di registrare brevetti con un solo atto, che saranno validi in tutti i Paesi dell’Unione ad eccezione di Italia e Spagna, che si sono opposte al trilinguismo previsto dalla normativa: le richieste di brevetti europei dovranno, infatti, essere redatte o in inglese, o in francese, o in tedesco. Il ricorso presentato da Italia e Spagna nanti la Corte di Giustizia contro l’esclusione delle loro lingue nazionali è stato, tuttavia, rigettato. L’Italia è, pertanto, attualmente esclusa dalla cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, ma ha facoltà di aderire alla normativa in qualsiasi momento.
I vantaggi derivanti dall’adozione del brevetto unico europeo sono rilevanti e sono principalmente costituiti da:
(i) la possibilità di formulare un’unica richiesta basata su una procedura di deposito, esame e rilascio unificata a livello europeo;
(ii) una sensibile riduzione dei costi complessivi di circa l’80%. Le spese di registrazione, infatti, dovrebbe diminuire dagli attuali 36 mila euro a poco più di 4 mila euro;
(iii) un sistema normativo più agile per rilanciare la ricerca e l’innovazione europea.
Sebbene i vantaggi sopra sinteticamente riportati siano all’evidenza rilevanti, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane, tuttavia, non parrebbero essere da meno gli svantaggi per le nostre aziende.
Essi sono principalmente:
a) il fatto che le eventuali controversie che vedono coinvolto un brevetto unico europeo, potranno essere sottoposte solamente al Tribunale unico europeo, con sedi a Parigi, Monaco e Londra;
b) l’obbligo di utilizzare una delle lingue previste, ossia l’inglese, il francese o il tedesco,
Tali circostanze comporteranno verosimilmente implicazioni negative di carattere pratico ed economico, in quanto è facile immaginare che i costi di gestione di un’eventuale controversia, aumenteranno in maniera sostanziale, considerato che
(i) la controversia si svolgerà all’estero (Parigi, Monaco o Londra), (ii) i legali nominati in Italia dovranno certamente essere poliglotti; (iii) sarà necessario appoggiarsi, altresì, ad uno studio legale del foro ove il contenzioso è stato proposto.
Al fine di limitare, quanto più possibile, gli effetti negativi dovuti a tali circostanze, nell’ipotesi di un futuro contenzioso in materia brevettuale unitaria sarà, quindi, opportuno rivolgersi a professionisti italiani, esperti nell’ambito brevettuale, che siano parte di un network di studi legali con sede nei sopra menzionati paesi, sia al fine di certificare la qualità dei professionisti stranieri cui ci si rivolge, sia anche per contenere, quanto più possibile i costi di un’eventuale difesa.