Categorie: Diritto Marittimo, Portualità e Trasporti

Il caso del Presidente della Autorità Portuale di Brindisi è approdato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea
Data: 20 Set 2013
Autore: Serena Pagliosa

Can a foreign citizen be the President of the Italian Port Authorities ? The Italian Consiglio di Stato requires the Court of Justice to give preliminary rulings about this discrimination (see also newsletter C&G n. 3/2011 and n. 1/2013).

Come segnalavamo nella nostra ultima newsletter, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza resa in data 9.1.2013 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR di Lecce, reinsediando il Prof. Haralambidis nelle sue funzioni di Presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi (assistito dal nostro Studio con la collaborazione dell’Avv.Damonte per i profili di diritto amministrativo)

Quanto alle questioni interpretative dei rilevanti e decisivi profili di diritto comunitario, il giudice nazionale ha deliberato di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, riservandosi – in allora – la specifica formulazione di appositi “quesiti” con separata ordinanza.

Essi sono stati depositati lo scorso maggio ed il fascicolo è stato trasmesso alla cancelleria della Corte UE in Lussemburgo.

Le questioni interpretative,articolate in quattro quesiti, cui la Corte UE dovrà dare risposta, sono essenzialmente incentrate sul tema della discriminazione in base alla nazionalità.

In questo ambito generale il Consiglio di Stato, stante fra l’altro l’oggettiva difficoltà di definire univocamente la natura giuridica delle Autorità Portuali e inquadrare il rapporto “di lavoro” che essa instaura col proprio Presidente, richiama non solo la norma del “Trattato sul funzionamento dell’UE” in tema di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE), ma anche quella afferente lo stabilimento (art. 49 TFUE) oltre a quelle relative ai servizi (in particolare, la direttiva 2006/123/CE).

Alla luce della rilevanza del tema, il Consiglio di Stato ha altresì invocato taluni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, l’art. 15 (“Libertà professionale e diritto di lavorare”) e l’art. 21 (“Non discriminazione”).

In queste settimane le parti del procedimento (tra essi, oltre al Presidente della AP,nella sua qualità e personalmente, anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e la Commissione UE) stanno redigendo le osservazioni scritte, a norma dell’articolo 23, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, ove i delicati ed inediti temi verranno certamente approfonditi secondo i diversi punti di vista.
Sarà particolarmente interessante verificare la posizione dello Stato italiano e della Commissione che auspichiamo condividano le nostre tesi nell’interesse del Prof.Haralambidis.

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