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Il Consiglio di Stato, V, 29 marzo 2019, n. 2094, torna sull’inderogabilità delle tabelle ministeriali nei compensi per prestazioni di ingegneria e architettura
Data: 17 Apr 2019
Autore: Conte Giacomini Avvocati

In the assignments of architectural and engineering services, art. 24 c. 8 of Legislative Decree no. 50/2016 does not require contracting authorities to transpose the fees indicated in the ministerial tables into the tender notices, but leaves the contracting entities free to depart from them in a justified.

Come noto, in attuazione dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il decreto ministeriale 17 giugno 2016 ha approvato i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione.

Il correttivo del Codice appalti (d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56), in linea con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, della legge 24 marzo 2012, n. 27 e smi (di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), ha stabilito che detti corrispettivi “sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.

La disposizione è stata salutata con grande favore degli Ordini professionali che vi hanno letto l’obbligo delle stazioni appaltanti di fissare i corrispettivi per servizi tecnici messi a gara conformemente ai valori indicati nelle tabelle ministeriali, in ciò confortati anche dalle Linee guida ANAC n. 1 del settembre 2016 (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) nelle quali esplicitamente era stabilito che al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara “occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016”.

A ben vedere, tuttavia, la normativa surriportata, in linea con l’abrogazione dei minimi tariffari ad opera del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani) e del citato d.l. n. 1/2012 (c.d. ‘decreto liberalizzazioni’), stabilisce il principio per cui i compensi tabellari sono i parametri di riferimento delle stazioni appaltanti per calcolare il valore dell’incarico professionale, ma non ne afferma l’inderogabilità.

Inderogabilità del resto stigmatizzata con riferimento alle tariffe forensi già dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 dicembre 2006 in procedimenti riuniti C- 94/04 e C-202/04, laddove ha stabilito che “una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE”.

Convalida tale interpretazione la recentissima decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094, che, confermando sul punto la decisione del Giudice di primo grado, ha sancito il principio, aderente alla littera legis, per cui i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali non costituiscono minimi tariffari inderogabili.

Il Consiglio di Stato ha statuito che la disposizione “è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno sviluppare”.

E, ancora più esplicitamente, il dato normativo “inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali”.

Sulla base degli orientamenti espressi da entrambi i Giudici, dunque, l’art. 24, c. 8, è norma a protezione del principio di qualità delle prestazioni indicato dall’art. 30, c.1, del Codice appalti e non già della professionalità di architetti e ingegneri, a tutela dei quali operano le diverse disposizioni di cui agli artt. 24, c. 8bis e 8ter del medesimo Codice e 19quaterdecies, c. 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172.

In particolare, fermo il divieto di tariffe minime, le stazioni appaltanti:

– non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata;

– devono indicare nelle convenzioni le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alle previsioni della legge professionale 2 marzo 1949, n. 143,

– non possono prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151;

– in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantiscono il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi conferiti: il compenso è equo quando risulta “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione”, tenuto conto dei parametri ministeriali.

Dunque i parametri ministeriali rilevano anche in relazione alla garanzia di equo compenso perché le stazioni appaltanti devono “tenerne conto” al fine di garantire la proporzionalità del corrispettivo professionale. Anche qui non è tuttavia stabilita l’inderogabilità delle tariffe minime.

Si pone allora l’opposta questione in merito ai margini di derogabilità delle tabelle ministeriali da parte delle stazioni appaltanti: è questo il punto di diritto che differenzia la recentissima decisione del Consiglio di Stato da quella di primo grado (TAR L’Aquila, I, 9/8/2018, n. 331).

E in effetti, mentre il primo Giudice restringe al minimo la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella riduzione dei costi per spese tecniche, ritenendo di fatto insufficiente il mero richiamo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e comunque inaccettabile una deroga generale e astratta ai parametri ministeriali, il Giudice d’appello si mostra invece assai più aperto nelle facoltà di deroga riconoscendo “la possibilità di apportare ai valori risultanti dalle tabelle riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare”. Ragioni soggette al sindacato del Giudice amministrativo e che le stazioni appaltanti devono esplicitare nella documentazione di gara, come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1, ai fini della correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Proprio il diverso perimetro di discrezionalità riconosciuto alla stazione appaltante determina i differenti esiti dei due giudizi aventi ad oggetto la legittimità della scelta del Comune di Civitella del Tronto nell’appalto per il restauro delle Fortezza Borbonica di contenere, secondo le indicazioni regionali, l’importo complessivo dei compensi per servizi di architettura e di ingegneria nell’8% del valore dell’intervento, riducendo entro tale soglia i corrispettivi da riconoscere ai professionisti in base alle tabelle ministeriali.

Per il TAR Abruzzo siffatta decisione è illegittima perché la stazione appaltante, pur avendo provveduto alla quantificazione delle spese tecniche in conformità con i parametri ministeriali, ne ha poi ridotto l’entità del 45,63% sul solo presupposto di doversi conformare alle prescrizioni regionali, mentre avrebbe dovuto stabilire, in concreto, l’importo a base d’asta per le attività messe a gara, giustificandolo sulla base dell’importo risultante dall’applicazione dei soli parametri ministeriali.

Diversamente per il Consiglio di Stato la determinazione comunale è legittima perché le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi e la riduzione – che le stazioni appaltanti sono legittimate a compiere – è stata validamente motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali che definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.

Si osserva, per completezza, che la legittimità di tale scelta non è stata invece sindacata dai Giudici amministrativi, non essendo dedotto come motivo di censura, in relazione all’osservanza del principio di equo compenso di cui al citato art. 19quaterdecies, c. 3, della legge n. 172/2017.

Sarebbe stato interessante capire se il contenimento dei costi tecnici (quasi dimezzati rispetto ai valori ministeriali) poteva risultare compatibile non solo con il principio di qualità delle prestazioni, ma anche con quello di congruità del compenso professionale che ormai è a pieno titolo operante nell’ordinamento.

Roberto Damonte ed Elisa Moro

 

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