The contract of hotel is not specifically ruled by the Italian civil code but it has been subject of Supreme Court judgments who place it within the atypical contract area. This kind of contract raises obligations for both customers and hoteliers and the violations of such obligations on the part of the hoteliers, including the duty of protection, may involves contractual and non-contractual remedies.
La grande crescita dell’attività alberghiera considerata nella sua più ampia accezione – si fa riferimento non solo a hotel ma anche campeggio e bed & breakfast – ha richiesto al Legislatore di disciplinare in modo più organico la materia al fine di tutelare sia l’interesse privato del soggetto che stipula il contratto, sia l’interesse generale della collettività.
Nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che definisce il contratto di albergo ma solo norme che disciplinano alcuni aspetti particolari, quali, ad esempio, il deposito di oggetti di proprietà del cliente presso la struttura recettiva.
A sopperire alla lacuna normativa relativa alla definizione di contratto di albergo, tuttavia, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non potendosi tale contratto considerare alla stregua di un contratto tipico, deve considerarsi come un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori diffuso nella prassi sociale.
Il contratto di albergo, quindi, è quel contratto con cui una parte – l’albergatore – si impegna, dietro corrispettivo, a fornire all’altra parte – il cliente – una serie di molteplici prestazioni di dare e fare, caratterizzate dalla locazione di un alloggio e dalla fornitura di altri servizi necessari o eventuali.
La forma di detto contratto è libera, atteso che lo stesso può concludersi con qualsiasi mezzo: per iscritto (la forma più consigliata qualora dovessero sorgere a posteriori problematiche altrimenti difficili da provare), verbalmente(anche telefonicamente) o anche con un comportamento concludente.
Ma cosa succede se una delle parti del contratto di albergo non adempie alle obbligazioni ivi previste?
La legge, in tali casi, riconosce per entrambi le parti diversi rimedi, quali la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Quanto alle responsabilità ravvisabili in capo al cliente, questi può essere chiamato a rispondere nei casi di violazione degli obblighi che discendono dal contratto, quali, per esempio, il mancato pagamento del corrispettivo pattuito, il mancato arrivo nella struttura, l’arrivo ritardato o la partenza anticipata, il mancato rispetto dei locali nei quali è alloggiato e/o degli spazi comuni ed, ancora, la restituzione dell’alloggio in uno stato diverso da quello in cui l’ha ricevuto.
Quanto alle responsabilità ravvisabili in capo all’albergatore, invece, questi può essere tenuto a rispondere nelle ipotesi in cui il cliente non ottenga le prestazioni previste nel contratto relative, ad esempio, alla fornitura dell’alloggio e dei servizi accessori necessari e degli altri servizi previsti, all’utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell’albergo ovvero allo stato di manutenzione dell’alloggio medesimo.
Ma non solo.
A fronte della stipula del contratto in parola, l’albergatore, quindi, è tenuto a garantire al proprio cliente, secondo le regole di correttezza e buonafede, la sussistenza di una struttura idonea ai servizi offerti, la possibilità di usufruire di una serie di servizi a cui si è contrattualmente obbligata ed evitare che vengano a crearsi situazioni di pericolo all’interno della struttura.
È la stessa giurisprudenza ad avere statuito in diverse occasioni che, oltre che alla prestazione principale di fornire un alloggio, l’albergatore soggiace anche ad una serie di ulteriori obblighi, tra i quali quello di protezione del cliente, in forza del quale l’albergatore è tenuto a vigilare e assicurare al cliente la fruizione dei servizi in condizioni di sicurezza.
Oltre alla responsabilità contrattuale, poi, l’albergatore potrà essere chiamato a rispondere anche a titolo di responsabilità extracontrattuale (ovviamente, in tale caso, con la maggior gravosità degli oneri probatori in capo a chi instaura l’azione risarcitoria).
Matteo Corsi