Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Il “danno alla vita” è trasmissibile iure successionis?
Data: 17 Apr 2014
Autore: Tomaso Romanengo

With the judgment n. 1361/2014 the Supreme Court recognized a new kind of damage previously denied by the established case law.
In particular, the Supreme Court recognized the compensation and the transmissibility to the heirs of the damage suffered by a victim resulting from the loss of his life.
Nevertheless, the pronouncement of the Court has not been followed by the other courts of merit; for this reason, the topic is currently under examination by the joint sitting of the divisions of the Court of Cassation.

Con la sentenza n. 1361/2014 la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento, trasmissibile iure successionis agli eredi della vittima, del c.d. “danno alla vita”.
Con tale decisione, che riguardava il caso di un incidente stradale in cui la vittima era morta tre ore dopo aver subito lesioni gravissime, la Corte di Cassazione ha negato la necessità di un periodo di lucidità e di coscienza nella vittima ai fini dell’acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis.
Tale decisione si pone in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza di merito e di legittimità che, negli anni, aveva sempre negato la risarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata, subordinando la trasmissione del diritto al risarcimento del danno alla permanenza in vita e permettendo, nel caso di morte avvenuta dopo un brevissimo intervallo di tempo, il solo risarcimento del danno morale (“fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguito al sinistro”).
In particolare, la sentenza n. 1361/2014 si pone in contrasto con la precedente decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite che con la sentenza n. 26972 del 11.11.2008 aveva negato, in modo risoluto, l’esistenza di tale voce risarcitoria.
Secondo la sentenza n. 1361/2014, contrariamente a quanto affermato dalla precedente pacifica giurisprudenza (come detto anche della Suprema Corte a Sezioni Unite), non è rilevante che la morte sia avvenuta immediatamente a seguito del sinistro, in quanto “la perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea”.
Successivamente a questa pronuncia, tuttavia, le Corti di merito, pur dando atto della citata, ancorché isolata, sentenza della Suprema Corte, ne hanno disatteso il principio, respingendo, conformemente alla precedente giurisprudenza, la richiesta di danno da perdita del bene vita rifiutandosi di adottare la nuova figura di danno individuata dalla III Sezione della Cassazione (vds. Corte di Appello di Milano, n. 495 del 18 febbraio 2014 e Trib. Roma nn. 3018/2014 e 3708/2014).
Proprio a causa del contrasto giurisprudenziale generatosi e dell’importanza della questione, la terza sezione della Corte di Cassazione ha deciso, con la recentissima ordinanza n. 5056 del 04.04.2014, di rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente affinché quest’ultimo valuti se investire le Sezioni Unite della questione relativa alla risarcibilità iure hereditario del danno da morte immediata.
Saranno le Sezioni unite, pertanto, a dirimere l’annosa questione, ossia se sia legittimo o meno negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure hereditario dagli stretti congiunti della vittima allorquando la vittima stessa sia immediatamente deceduta.

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