Which specific rules and laws are in place to protect travellers from unreliable, or fraudulent, operators in the touristic sector? A brief guide to understand when the European consumer is entitled to seek damages for a ruined vacation and how he can do it.
Vacanza dovrebbe essere sinonimo di svago e relax, purtroppo non sempre è così, può accadere che la vacanza sia soggetta a numerosi disservizi che finiscono per rovinarne la fruizione. Basti pensare ai disagi che possono derivare dalla cancellazione di un volo, dallo smarrimento del bagaglio, dalla mancanza dei servizi essenziali negli hotel o dalle condizioni fatiscenti dell’alloggio rispetto a quelle pubblicizzate.
In tali casi si configura il c.d. danno da vacanza rovinata, che ricomprende tutti i disagi che il turista deve sopportare durante il soggiorno a causa della negligenza dell’organizzatore del viaggio, della compagnia aerea o del tour operator. È una tipologia di danno non patrimoniale, che si sostanzia nella perdita di un’occasione di relax e nel conseguente disagio psicofisico dovuto alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata. Il danno da vacanza rovinata si distingue, quindi, dal danno patrimoniale vero e proprio che, al contrario, è facilmente quantificabile nella perdita economica subita a causa dei costi sostenuti per l’acquisto di una vacanza di cui non si è potuto godere pienamente o non si è potuto godere affatto.
In proposito la giurisprudenza ha precisato che, affinché si configuri il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è necessaria la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dal turista per accertare la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime, richiedendo necessariamente un’operazione di bilanciamento da parte del giudice. (vds. Cass. Civ. Sez. VI – 3 ordinanza, n. 6830 del 16/3/2017 e Cass. civ. Sez. III, n. 14662 del 14/07/2015)
Quindi, qualora si incorresse in un danno di questo tipo, come si può ottenere un risarcimento?
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante dall’acquisto di pacchetti turistici, il danno da vacanza rovinata è espressamente previsto dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) secondo il quale il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, a patto che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni siano di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del c.c.
Nei casi in cui sussistano tali presupposti il turista:
- deve presentare tempestivamente reclamo, anche durante il viaggio, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio;
- se rientra dal viaggio senza alcun riscontro a detto reclamo, può sporgere reclamo formale mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza;
- per quanto riguarda le prove da allegare al reclamo, la Corte di Cassazione ritiene che sia sufficiente riuscire a provare l’inadempimento della prestazione perché si ritenga automaticamente provato anche il danno in parola. Ciò sulla scorta del fatto che gli stati psichici dell’attore, quali ad esempio il disagio dovuto alla mancata vacanza, non possono essere oggetto di prova diretta e che tale stato d’animo è desumibile dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto. (vds. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 7256 del 11/05/2012);
- il turista può ottenere il risarcimento nei limiti prescrizionali di tre anni nel caso di responsabilità per danni alla persona e di in un anno nel caso di responsabilità per danni patrimoniali;
- infine, può tentare il ricorso alla mediazione per la composizione stragiudiziale della controversia, ma poiché i contratti di viaggio non rientrano tra quelli per cui è prevista la mediazione obbligatoria, può anche promuovere direttamente giudizio contro l’organizzatore.
Qualora, invece, il disservizio derivasse dal ritardo, dal negato imbarco o dalla cancellazione di un volo che parte o arriva in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri.
- Il passeggero dovrà in primo luogo rivolgersi alla compagnia aerea che ha operato il volo e/o al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto allegando al reclamo copia del biglietto e delle ricevute di eventuali spese sostenute;
- la compagnia aerea avrà un termine di sei settimane per fornire una risposta soddisfacente altrimenti il consumatore potrà fare reclamo all’ENAC (che attiva verifiche per l’accertamento di possibili violazioni ai soli fini sanzionatori dei soggetti inadempienti) oppure rivolgersi agli organismi omologhi/responsabili degli Stati Ue;
- oltre a quanto sopra rimane salva la possibilità per il passeggero di adire le competenti autorità giurisdizionali al fine di ottenere il risarcimento del danno.
La tutela del passeggero/consumatore ha un’importanza sempre maggiore nel diritto interno e nel diritto dell’Ue. Una conferma di tale tendenza è la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue secondo cui, qualora il vettore non sia in grado di dimostrare di avere informato il passeggero della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, questi è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria (secondo il Regolamento sopra citato, avvertire il passeggero almeno due settimane prima lo esonererebbe dall’avere diritto alla compensazione pecuniaria) e ciò vale sia quando il contratto di trasporto viene stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, sia quando esso è stipulato tramite un’agenzia di viaggi on-line. (vds. CGUE, sent. nella causa C-302/16 dell’11/05/2017).