Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Il diritto all’oblio oltre i confini nazionali
Data: 20 Dic 2018
Autore: Conte Giacomini Avvocati

The right to be forgotten derives from the case Google Spain SL (2014). For the first time, the right to be forgotten is codified and to be found in the General Data Protection Regulation (GDPR) in addition to the right to erasure. The issue here is the territorial scope of the delisting: how far should a right-to-be-forgotten ruling go, geographically speaking?

Con un importante e recente provvedimento, il Garante Privacy italiano ha aperto nuovi scenari in merito all’ambito di applicazione territoriale del diritto all’oblio, fornendo ulteriori delucidazioni interpretative dei noti principi di diritto espressi dalla sentenza “Google Spain” resa dalla Corte di Giustizia Europea. Ma andiamo con ordine.

Cosa si intende per “diritto all’oblio”? Si tratta del diritto dell’interessato alla rettifica dei dati personali che lo riguardano e alla cancellazione degli stessi. Tale diritto può essere inquadrato quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona quando, per il trascorrere del tempo, vengano meno l’attualità della notizia e l’interesse pubblico all’informazione.

Frutto di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, solo recentemente ha trovato una prima forma di regolamentazione, a livello comunitario, nel Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). In tale testo, all’art. 17, si sancisce il diritto di ogni interessato ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Come per ogni regola, le sue eccezioni: così, il diritto all’oblio viene meno quando la diffusione di determinate informazioni sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione, statistica o ricerca scientifica/storica.

Anche tra la giurisprudenza il diritto all’oblio ha iniziato ad affermarsi in un primo momento in ambito europeo. In relazione al mondo digitale, la sentenza “Google Spain” del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia ha fatto da precedente, statuendo che gli utenti europei dei servizi dei motori di ricerca hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali quando questo risulti inadeguato, non (più) pertinente o eccessivo rispetto alle finalità e/o al tempo trascorso.

Arriviamo quindi al nocciolo. Sulla scia della citata giurisprudenza, ha preso le mosse la questione afferente la portata “territoriale” della decisione del Lussemburgo. Lo scorso anno, un professore universitario italiano ha chiesto al Garante Privacy di ordinare a Google la deindicizzazione globale di alcuni link riguardanti informazioni attinenti al suo stato di salute e ad asseriti reati commessi dallo stesso, ritenendoli gravemente offensivi della sua dignità e reputazione. Si opponeva Google, sostenendo che la tutela dei dati personali ha come fondamento le disposizioni della direttiva (CE) 95/46, del TUE e del TFUE, ed ha, pertanto, un ambito applicativo limitato al territorio europeo. La resistente ha inoltre chiesto di sospendere temporaneamente il procedimento, stante la pendenza di una questione sulla deindicizzazione globale innanzi la Corte di Giustizia nella causa C-507/17. Il Conseil d’Etat francese, infatti, ha sospeso un giudizio di appello avverso un provvedimento della Commission nationale de l’informatique e des Libertés (CNIL – l’Autorità privacy nazionale), formulando tre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia al fine di ottenere un’interpretazione autentica dell’ambito di applicazione del diritto sancito in prima battuta dalla Corte stessa.

Il Garante per la Privacy italiano, disattendendo le istanze di Google, con Provvedimento n. 557 del 21.12.2017, ha sottolineato come il diritto “ad essere dimenticati” dal web è assicurato soltanto se l’attività di rimozione degli url è estesa anche alle versioni europee ed extraeuropee del motore di ricerca. Il Garante ha, così, ordinato a Google la deindicizzazione a livello globale degli url in questione.

Una decisione contraria – ha specificato il Garante – avrebbe avuto un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente, ciò anche nell’ottica del necessario bilanciamento tra diritti dell’interessato e diritto all’informazione. Bilanciamento non sempre facile, specie quando deve tener conto di interessi non più solo locali o nazionali, ma mondiali.

Giulia Maura

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