La situazione di emergenza che si è andata a creare con il COVID-19, ha costretto molte famiglie italiane a cambiare le proprie abitudini, ma cosa succede se un minore è figlio di due genitori divorziati o separati? Le restrizioni del D.P.C.M. del 9 aprile, vanno ad intaccare il suo diritto di visita presso il genitore non collocatario?
La risposta è dipende.
Il D.P.C.M. del 9 aprile 2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure previste dal D.P.C.M. dell’8 aprile 2020, il quale all’art. 1 prevedeva: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Tali misure costringono, quindi, l’intera popolazione italiana alla c.d. “quarantena” e, nelle ore successive all’emanazione del suddetto decreto, si era posta la problematica riguardo il diritto di visita dei figli minorenni presso l’abitazione dei genitori non collocatari. Inoltre ci si domandava se i genitori non collocatari potessero o meno andare a casa del genitore collocatario per prelevare il figlio e soddisfare il proprio diritto di visita, senza incorrere in sanzioni.
Ci si chiedeva, quindi, se il diritto di visita potesse essere considerato uno “spostamento necessario”.
In data 10 marzo 2020, il Governo, con il c.d. decreto “Io resto a casa” ha chiarito che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Da tale previsione risulta evidente come, i precedenti decreti, non avessero sospeso i diritti di visita dei figli minori presso il genitore non collocatario.
Vi è stata, però, la nascita di controversie in merito al diritto di visita poiché, a causa di genitori preoccupati per la salute dei figli, in ragione del rapido diffondersi della malattia anche fra i soggetti più giovani, molti genitori collocatari (che si ricorda essere, quasi, al 90% le madri) avrebbero voluto sospendere il diritto di visita del genitore non collocatario, nonostante, come già detto, nei decreti del Governo non vi sia il divieto di visita.
A riguardo si riportano due esempi di controversia.
La prima è stata decisa dal Tribunale di Milano il quale, in una recentissima pronuncia dell’11 marzo 2020, ha statuito l’osservanza delle disposizioni contenute nel verbale di accordo tra i genitori in materia di affidamento e frequentazioni con il padre. Il caso riguardava un padre che, con istanza urgente, aveva richiesto al giudice di poter esercitare il suo diritto di visita, al momento sospeso in ragione dell’impossibilità di lasciare la propria città a causa dell’emergenza sanitaria, poiché l’ex coniuge si era trasferita in una nuova città.
Il Tribunale, pronunciandosi inaudita altera parte, ha statuito la continuazione delle frequentazioni del padre con la prole, motivando che sia il decreto dell’8 marzo, sia quello del 9 non impediscono il diritto di visita.
Dall’analisi di questa sentenza sembrerebbe emergere come il genitore separato o divorziato, possa recarsi in visita presso il comune di residenza dei figli, ovviamente munito di: autocertificazione, specificando nella stessa l’esercizio del diritto di frequentazione e provvedimento di separazione o divorzio.
Sfortunatamente la suddetta sentenza non è l’unica in materia.
Vi è una pronuncia del Tribunale di Bari del 26 marzo 2020, ove è stato rilevato che il diritto di visita del genitore non collocatario al figlio minore residente in un comune diverso, debba considerarsi sospeso, poiché, consentire tale incontro, non sarebbe in linea con le condizioni di sicurezza previste dai D.P.C.M. del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 21 marzo 2020 e di quello del 22 marzo 2020. Il Tribunale ha quindi statuto che, fino alla fine delle misure restrittive imposte dal Governo (ad oggi, quindi, fino al 13 aprile 2020) il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.
In sintesi, parrebbe esserci tale interpretazione: per le visite effettuate all’interno dello stesso comune, lo spostamento dovrebbe rientrare nelle “situazioni di necessità”, come anche precisato dal governo, e quindi non vi dovrebbero esserci limiti. Per le visite effettuate in un comune diverso non vi è un’interpretazione univoca sul merito, poiché i trasferimenti in comuni diversi posso essere effettuati solamente in caso di “assoluta urgenza” e non è chiaro se vi rientri anche il diritto di visita. In conclusione, nel caso in cui il genitore non collacatario venisse fermato dagli organi di polizia, in un comune diverso da quello di residenza, non si può affermare con assoluta certezza l’esenzione dalla multa.
Un ultimo accenno riguarda il rapporto fra i nonni ed i nipoti, entrambe categorie ad alto rischio contagio. In ragione della fragilità fisica di anziani e bambini si richiede, anche secondo il buon senso e le necessità di ognuno, di evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitando soprattutto il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
A tal proposito, il Governo ha precisato che assistere i famigliari anziani non autosufficienti è “una condizione di necessità” ma, ha anche ricordato, che “gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile”, non sarà per cui opportuno portare i figli minori dagli anziani che necessitano di assistenza.
In conclusione, il diritto di visita dei genitori non collocatari non è sospeso se i genitori e i figli si trovano nel medesimo comune, in caso contrario la situazione è ancora controversa, ovviamente in entrambi i casi i genitori dovranno essere muniti di autocertificazione e provvedimento di separazione o divorzio. Per tutte le altre visite famigliari, bisognerà affidarsi al buon senso civico di ognuno.
Dott.ssa Emanuela Ras