Categorie: Diritto Civile ed Internazionale | Dirittto Civile

Il Disegno di Legge C. 3289: riforma del processo civile.
Data: 21 Dic 2021
Autore: Tomaso Romanengo

Last November 25th 2021, the Senate of the Italian Republic delegated the Government to reform the civil process, laying down specific guiding criteria aimed at simplifying and speeding up the Italian justice system. Will it be the right time or the umpteenth reform aimed at “changing everything to change nothing”?

Only time will tell.

Lo scorso 25.11.2021, dopo ampio dibattito, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il Disegno di Legge C. 3289, con il quale è stato delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi.

Il Disegno di Legge interviene con particolare enfasi sugli istituti di Alternative Dispute Resolution (i.e. mediazione delle cause civili e negoziazione assistita) al fine di incentivarle il relativo ricorso attraverso (i) migliorie sotto il profilo fiscale (ossia l’aumento degli attuali incentivi), l’applicabilità del gratuito patrocinio, (iii) l’estensione delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, (iv) un maggiore coinvolgimento delle parti in tali procedure, anche con modalità telematiche, (v) il potenziamento delle attività di formazione e di aggiornamento dei mediatori e (vi) la modifica della disciplina dell’arbitrato.

Il Disegno di Legge, poi, inserisce rilevanti modifiche al processo civile ordinario sia in primo grado che nei successivi gradi di giudizio.

In particolare, per quanto riguarda il procedimento di primo grado, il Disegno di Legge prevede la revisione della disciplina del processo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, attraverso:

  • la modifica del contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta al fine di definire prima dell’udienza di trattazione della causa il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti;
  • la previsione di un’udienza finalizzata all’assunzione delle prove entro i 90 giorni successivi alla prima udienza di trattazione.
  • l’ampliamento dei poteri conciliativi del Giudice;
  • la riforma del procedimento sommario di cognizione, estendendone il campo d’applicazione a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l’istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità;
  • la possibilità per il giudice di pronunziare un’ordinanza ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) quando la domanda dell’attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate;
  • l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e la riduzione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche;
  • la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;
  • l’uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile;
  • l’unificazione del rito per l’impugnazione dei licenziamenti.

Quanto alle impugnazioni, il Disegno di Legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell’appello, del ricorso in cassazione e della revocazione. In particolare il Disegno di Legge prevede:

  • la possibilità di dichiarare, in sede di appello, manifestamente infondata l’impugnazione;
  • la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate;
  • la reintroduzione della figura del Consigliere Istruttore,
  • la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio;
  • la riforma del filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;
  • l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, da parte del giudice di merito per delibare particolari questioni di diritto;
  • un’ulteriore ipotesi di revocazione della sentenza civile ove il contenuto della medesima sia dichiarato dalla CEDU contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

Principi e criteri direttivi sono dettati altresì affinché venga riformato il processo esecutivo. In particolare, il disegno di legge prevede:

  • l’istituzione della banca dati per le aste giudiziali;
  • la semplificazione dell’iter di rilascio della formula esecutiva;
  • la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto;
  • la riduzione di alcuni termini quali quello per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale e quello per la sostituzione del custode di immobili pignorati;
  • l’accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile occupato sine titulo;
  • la possibilità che debitore possa essere autorizzato a vendere privatamente il bene pignorato;
  • l’estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari.

Specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il Disegno di legge enuncia i criteri direttivi per l’introduzione di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Sulla carta la legge delega di riforma del processo civile appare idonea al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia civile, tuttavia, sarà necessario verificare in concreto il dettato normativo che il Governo varerà e, soprattutto, l’implementazione giurisprudenziale della riforma per appurare se si tratti finalmente di una semplificazione delle macchinosità dell’attuale procedura civile o dell’ennesimo italico tentativo di cambiare tutto per non cambiare nulla.

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