Categorie: Diritto Civile ed Internazionale

Il potere dei soci di maggioranza di S.r.l. di convocazione diretta dell’assemblea, nell’interpretazione estensiva del primo comma ex art. 2479 c.c.
Data: 18 Dic 2019
Autore: Conte Giacomini Avvocati

The majority shareholder’s power to call the shareholders’ meeting on their own, on the basis of the broad interpretation of article 2479 c.c., first subparagraph.

Come noto, la riforma societaria del 2003 ha improntato l’organizzazione delle S.r.l. su un modello societario elastico, valorizzandone i profili di carattere personale. Né è un esempio il nuovo testo dell’art. 2479 I° comma c.c. che prevede il potere legale dei soci di S.r.l. di decidere:

  • Sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo,
  • Sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Il secondo comma del medesimo articolo descrive poi le materie riservate alla competenza dei soci, fra cui la nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo.

I soci devono esercitare i loro poteri decisionali nell’ambito dell’assemblea, la cui convocazione nel modello legale di funzionamento della società non è espressamente riservata ad alcun soggetto, posto che l’art. 2479 bis c.c. rimanda all’atto costitutivo sociale per determinare chi abbia la legittimazione a procedere a detta convocazione.

Pertanto, Il combinato disposto delle due norme di legge, artt. 2479 e 2479 bis c.c., non offre una chiara soluzione sul potere di convocazione da parte dei soci, il che ha favorito il diffondersi di attività interpretativa di dottrina e giurisprudenza, alla luce della quale si sono sviluppati due orientamenti contrastanti:

  • Secondo una dottrina minoritaria, si è affermato il principio di diritto che detto potere spetti esclusivamente all’organo amministrativo, salvo che l’atto costitutivo non preveda diversamente, interpretazione conseguente ad un’ottica di continuità con il sistema previgente la riforma del diritto societario, posto che l’art. 2484 secondo comma c.c. disponeva che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea deve essere convocata dagli amministratori […]”.
  • Secondo un orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, è invece riconosciuto il potere dei soci a dare avvio al procedimento decisionale attraverso la convocazione dell’organo assembleare, sulla scorta della posizione di assoluta preminenza dei soci nella struttura societaria delle S.r.l. sottostante alla riforma societaria, che ha inteso prevedere per detto tipo di società un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci.

Questo secondo orientamento muove proprio dall’assenza di una previsione normativa negativa contraria a detta possibilità, attribuendo invece alla previsione citata dell’art. 2479 primo comma un’applicazione estensiva: la norma è infatti chiara nel prevedere che i soci titolari di 1/3 del capitale sociale possano sottoporre l’argomento alla decisione dei soci, e non solo richiedere che ciò avvenga. Quindi, se tale potere di sottoposizione diretto è previsto per le materie non rimesse dalla legge o dall’atto costitutivo, esse deve essere riconosciuto a fortiori per queste ultime.

In altre parole, se la legge ha inteso stabilire una regola generale di legittimazione attiva dei soci, che rappresentino 1/3 del capotale sociale, a sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, si deve ritenere per interpretazione estensiva che abbiano altresì il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, tenuto conto che la disposizione ex art. 2479 comma I° c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile.

Fermo quanto sopra, la Giurisprudenza ha elaborato dei limiti per l’esercizio di detto potere in capo ai soci, che comunque dovranno rispettare le modalità previste dallo statuto. In particolare la Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. 10821/2016) ha individuato quale condizione necessaria il sussistere dell’inerzia dell’organo di gestione, a cui quindi dovrà essere richiesto preliminarmente e senza esito di provvedere alla convocazione.

Carlotta Pasanisi

 

 

 

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