Si può certamente essere in disaccordo con i Trattati istitutivi dell’Unione Europea, da Roma a Lisbona, ma occorre prendere atto che l’unica via di uscita è quella di ottenerne la riforma in seno alle Istituzioni Europee e nelle forme previste dai Trattati stessi. Oppure tirarsi fuori, come Brexit insegna.
Tanto per capire, con un esempio nazionale pertinente la Rule of Law Europea ha lo stesso valore di una Carta Costituzionale nazionale. E’ plausibile contestare una Costituzione e tentarne la modifica nelle forme previste dalla Costituzione stessa ma non è ammissibile porsi “ di fatto”al di fuori e contro di essa. Ogni opinione politica è dunque legittima purchè e solo ove si esprima nell’ambito dei confini che la Costituzione ha tracciato come fondamento del “patto sociale” tra donne e uomini liberi che essa rappresenta e garantisce.
Così pure il principio vale per i Trattati e la normativa Europea derivata. Ogni opinione politica è legittima ma essa non può in nessun caso porsi al di fuori del sistema Europeo del quale è certo possibile chiedere la modifica od uscirne, se del caso.
La legittima ed auspicabile contrapposizione politica presuppone dunque, inesorabilmente, la consapevolezza della dimensione europea e non ha alcun senso né legittimazione democratica al di fuori di essa.
Basta leggere anche solo i primi articoli (da 1 a 8) del vigente Trattato sull’Unione Europea (TUE) per capire di cosa sto parlando. Si tratta dei principi e dei valori sui quali l’Unione si fonda ed ai quali tutti gli Stati membri hanno consapevolmente aderito.
Né può esistere un conflitto insanabile con le Costituzioni nazionali cui il TUE espressamente si ispira, all’art.6.3, unitamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU).
Per dirla con la nostra Costituzione “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art.1.2). Ciò vale anche per la sovranità nazionale che ben può subire limitazioni nelle forme che la stessa Costituzione prevede (art.11).
Questa è la Rule of Law cui i cittadini dei singoli Stati e gli Stati stessi sono soggetti:esercitare i diritti e la sovranità nei limiti stabiliti dalla Legge Fondamentale, nazionale ed europea. Questa è la democrazia possibile.
Quanto alla supremazia del diritto UE sulle norme nazionali e sul fatto che l’interpretazione autentica del diritto UE sia riservata alla Corte di Giustizia, le sentenze della stessa Corte UE e delle Corti Costituzionali nazionali si sono espresse infinite volte (a partire da Costa c. Enel, C-6/64)
I Trattati europei, oggi sottoscritti da 27 Paesi non sono una “scatola chiusa”e quali fossero i principi vincolanti che ciascuno condivideva era molto chiaro. Gli ulteriori passi in avanti sono stati una scelta libera e consapevole.
Valgano due importanti esempi:chi non ha voluto abbandonare la propria moneta nazionale non è entrato nell’Euro (vi hanno aderito 19 Stati), chi non ha voluto la competenza della Procura Europea (EPPO)sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione,nè rimasto fuori (vi hanno aderito 22 Stati).
Veniamo ora alla sentenza resa il 7 ottobre dalla Corte Costituzionale Polacca.
Non senza sottolineare che vi sono state due “dissenting opinion” (Giudici Pszczòlkowski e Wirembak).
Essa è stata resa su ricorso del Premier Polacco a seguito delle sentenze rese dalla Corte Europea di Giustizia in marzo e riguardanti le censure mosse alla riforma del sistema giudiziario che risultava in conflitto con l’indipendenza dei Giudici garantita dai Trattati e dalla Carta di Nizza che ne è parte integrante.
Il Premier aveva anche chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi su un principio più generale: il diritto Europeo basato sui Trattati prevale o meno sul diritto interno di valenza costituzionale?
Questo il comunicato stampa della Corte Polacca.” Il Tribunale Costituzionale,accolto il ricorso del Primo Ministro, rileva che il tentativo della Corte UE di interferire nel sistema giudiziario Polacco viola la rule of law, il principio di supremazia della Costituzione nazionale e il principio di preservazione della sovranità nel processo di integrazione Europea” Il Giudice relatore Sochanski ha anche richiamato un precedente dello stesso Tribunale Costituzionale dell’11 maggio 2005 che aveva raccomandato di evitare trasferimento di poteri che potesse intaccare i principi della sovranità nazionale e della democrazia previsti dalla Costituzione Polacca (mi pare poco pertinente al caso attuale).
Ricordo che il Consiglio Europeo ha approvato l’adesione della Polonia all’UE il 13/12/2002, a partire dall’1/5/2004.
Da ultimo si legge e si sente sostenere che altre Corti Costituzionali hanno sollevato “conflitti” con la Corte Europea di Giustizia. Recente è il caso della Germania sul Quantitative Easing. Ma anche la Corte Costituzionale italiana ha avuto momenti di contrasto (da ultimo, il caso Taricco in materia di prescrizione penale).
Non che non si tratti di cose serie, resta che le questioni sono molto diverse. Nessuna Corte Costituzionale ha mai messo in discussione il primato del diritto Europeo ma nei due casi richiamati ha,quanto al primo, dubitato del fatto che la Corte Europea possa estendere la propria competenza interpretativa a materie che siano estranee alla supremazia del diritto UE e,quanto alla seconda, ha chiarito che i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione non possono essere in nessun caso sacrificati, affermando tale principio sulla base della teoria c.d. dei “contro limiti” ( come precisata a partire dalla sentenza della Corte Cost. n.238/2014).
Evito ulteriori tecnicismi e,ben disposto ad un contradditorio tra esperti, mi pare chiaro che il caso Polacco alza enormemente il livello del confronto e si spinge verso confini oltre i quali l’Unione Europea cesserebbe di esistere.
Basti pensare che il fondamento dell’Europa riposa sulla reciproca fiducia tra i suoi Paesi membri nell’affidabilità assoluta dei rispettivi ordinamenti democratici e giudiziari e che solo tale fiducia può giustificare un debito comune, tanto auspicato dall’Italia, che possa andare oltre l’emergenza del PNRR .