Our Law Firm, always on the look out for novelties in the criminal law department has been closely following for years the developments of the “tenuous crime”. As everyone is well aware, it was first introduced in Europe in the 1970s’ by the German Legislator who included it in the article 153 of the Code of Criminal Procedure.
On April 28th 2014 the Italian Government passed Law n. 67 regarding the aforementioned legislation.
This rule introduced in the Italian Criminal Code a new cause of non-punishment for the following offenses :
– crimes or offenses for which their punishment does not anticipate a prison sentence of more than five years;
The cause of exclusion from criminal liability works as long as:
– The crime is not particularly serious, provokes a quantifiably small damage and the behaviour of the perpetrator is not configured as usual.
– The offender did not act for futile or abject reasons, out of cruelty, or that his conduct resulted in the serious injury or death of the victim.
Il nostro studio, nell’ambito della sua attività di “osservatorio” delle novità in materia penale, è attento da anni alla tematica del reato c.d. “tenue”. Come noto, si tratta di istituto giuridico introdotto per la prima volta in ambito europeo, negli anni ’70 del secolo scorso, dal Legislatore della Repubblica Federale tedesca, che lo ha inserito nell’art. 153 del codice di procedura penale.
A tal proposito, è un dato significativo che l’applicazione di tale istituto da parte della giurisprudenza tedesca abbia fin da subito creato un caso a dir poco clamoroso quando, sempre negli anni ’70, sono stati riconosciuti non offensivi i reati commessi da una società farmaceutica che aveva commercializzato il “Talidomite”, un farmaco somministrato alle donne in gravidanza, ma poi rivelatosi causa di possibili malformazioni del feto.
Nell’ordinamento italiano, antecedente storico e giuridico di detto istituto è rappresentato dall’art. 49 comma 2 c.p., a mente del quale: “La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”.
Si tratta, evidentemente, di norma che struttura il nostro diritto penale sulla base del principio di effettività del danno/evento lesivo incidente sul bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice, in difetto del quale l’autore del fatto non può essere ritenuto punibile.
Tale impostazione già presente nel Codice Rocco è stata ampiamente confermata dalla Costituzione che, quando all’art. 25 comma 2 parla di “fatto commesso”, richiama implicitamente ma chiaramente il principio secondo cui l’irrogazione di una sanzione penale può essere ammessa, nel nostro ordinamento, solo a patto che si abbia a che fare con condotte oggettivamente lesive di beni costituzionalmente significativi.
In ogni caso, nel nostro ordinamento detto istituto è stato introdotto per la prima volta alla fine degli anni ‘80, con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, inmateria di disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
L’art. 27 di tale decreto prevede che: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore”.
Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che ha istituito il Giudice di Pace penale, è stato attribuita a tale Giudice (art. 34 del citato decreto) la facoltà di escludere la procedibilità dell’azione penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
La tematica, come detto, è da anni oggetto di osservazione e riflessione da parte del nostro studio. E, infatti, proprio il sottoscritto ha presentato una relazione sul tema in occasione della “Giornata di studi sul Diritto Penale d’Impresa”, organizzata a Milano il 13/6/2012 dalla Associazione Studi Legali Associati (ASLA).
In tale occasione, lo scrivente ha potuto riferire all’uditorio circa la pendenza di un disegno di legge, pressola Cameradei Deputati, avente ad oggetto la estensione della non punibilità del fatto, per tenuità dello stesso, oltre il ristretto novero dei reati oggetto della giurisdizione minorile e del Giudice di Pace.
Da ultimo, conla Legge28 aprile 2014 n. 67, il Governo è stato delegato ad introdurre nel nostro ordinamento, mediante decreto, la sopra citata normativa sulla non punibilità, in sede penale, del fatto caratterizzato da particolare “tenuità”.
Tale delega è stata attuata dal Governo con il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, entrato in vigore il 2/4/2015.
Questa norma inserisce nell’ordinamento (precisamente nel nuovo art. 131 “bis” del codice penale) una nuova causa di non punibilità (per l’appunto, per particolare tenuità del fatto) che ha ad oggetto i seguenti reati:
- Delitti o contravvenzioni per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
Detta causa di esclusione della punibilità opera a condizione che:
- Per la modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale risulti di particolare tenuità ed il comportamento del soggetto agente si configuri come non abituale;
- Il reo non abbia agito per motivi abbietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di aninali, non abbia adoperato sevizie o, ancora, non abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero non abbia cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona;
Davvero interessante è anche la normativa processuale “di corredo” che è stata introdotta dal Legislatore delegato al fine di garantire la migliore applicazione di tale causa di non punibilità.
Da segnalare, in prima battuta, la modifica degli articoli del codice di procedura penale relativi alla procedura di archiviazione.
Il Pubblico Ministero, sulla base delle modifiche introdotte nell’art. 411 c.p.p., è ovviamente facoltizzato a richiedere l’archiviazione delle notizie di reato, rispetto alle quali ravvisi gli elementi che consentono di ritenere il fatto non punibile per la sua particolare tenuità.
Particolarità di detta procedura (così integrata) è rappresentata dal fatto che il Pubblico Ministero deve dare avviso della sua richiesta di archiviazione non solo alla persona offesa dal reato (come già previsto in generale dal codice di rito), ma anche alla persona sottoposta alle indagini.
A fronte della previsione di tale procedura, risulta evidente che lo scopo perseguito dal Legislatore delegato risieda nell’esigenza di ancorare la valutazione del Pubblico Ministero, circa la tenuità o meno del fatto, ad un dato fattuale il più possibile “oggettivo”, non foss’altro al fine di non svuotare di significato operativo l’art. 112 della Costituzione, che, come noto, sancisce che: “Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.
Ne consegue, pertanto, l’esigenza di interpellare, in caso di attivazione della procedura di archiviazione, non solo la persona offesa dal reato, ma anche la persona indagata per il medesimo, al fine di sventare l’evenienza che la persona che presenta una denuncia-querela possa, al di fuori del contraddittorio, ottenere dal Pubblico Ministero, prima, e dal Giudice perla Indagini Preliminari, poi, provvedimenti (attestanti sì la sussistenza di un fatto reato, ma anche la non punibilità dello stesso per tenuità) che di certo non sono idonei a fare stato in un processo civile, instaurato per il medesimo fatto oggetto di indagine, ma ben potrebbero essere tasselli utili per costruire una causa vincente onde ottenere il risarcimento del danno ai fini e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.
Oltre a ciò, si deve solo considerare che una normativa che avesse escluso tale contraddittorio, durante la procedura di archiviazione, avrebbe sicuramente rischiato di essere considerata incostituzionale, per violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Costituzione: in sostanza, la persona sottoposta alle indagini/imputato ha diritto a interloquire per poter dimostrare, in ogni sede, stato e grado del procedimento penale, non solo che il fatto è tenue, ma anche che il fatto non sussiste o non è stato commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. art. 530 comma 1 c.p.p.).
Tale notazione è confermata dal fatto che il Legislatore delegato ha visto bene di introdurre nel codice di rito l’art. 651 “bis” c.p.p., in materia di “Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno”, una norma chiarissima, secondo cui la sentenza irrevocabile (si badi bene, la sentenza e non un provvedimento di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari) che accerta la non punibilità del fatto-reato per la sua tenuità, fa stato, nel giudizio civile e amministrativo, quanto all’accertamento:
- Della sussistenza del fatto;
- Della sua illiceità penale;
- Della affermazione che l’imputato lo ha commesso.
L’intento del Legislatore delegato di “cristallizzare” il fatto-reato accertato come tenue dal Giudice penale e di “impacchettare” lo stesso ad “uso e consumo” del Giudice civile, se ce ne fosse bisogno, risulta ampiamente ed ulteriormente confermato dalla norma che il medesimo Legislatore ha inteso introdurre nel secondo comma di tale art. 651 “bis” c.p.p., laddove si prevede che detta efficacia di giudicato nel giudizio civile/amministrativo di danno si produca anche nel caso in cui l’imputato abbia optato per la scelta del rito abbreviato.
Si tratta, come si vede, di normativa davvero innovativa, rispetto alla quale gli operatori del diritto dovranno monitorare, intercettare e “stimolare” gli sviluppi applicativi da parte della giurisprudenza dei Giudici di merito. Il nostro studio, naturalmente, è già in “prima linea” al fine di verificare e testare i primi orientamenti applicativi, su cui verrete informati nel prosieguo.