Categorie: Diritto Penale | Diritto Tributario

Il reato di omesso versamento delle ritenute certificate verso la depenalizzazione!
Data: 25 Set 2015
Autore: Serena Pagliosa

The “Framework of the legislative decree regarding the review of the sanctions system” n.183 bis, brings great innovation to the sanctions regarding criminal offense in the field of taxation.

With particular reference to article 10 bis of the Legislative Decree n. 74/2000, the new article 13 anticipates an exclusion of culpability whenever the tax debt is extinguished before the opening of the first degree hearing.

 

Con L. n. 23/2014 il legislatore ha conferito delega al Governo “recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” e, in particolare, lo ha delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

L’attività del governo si è concretizzata nella predisposizione, fra gli altri, dello “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio” n. 183 bis, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4.09.2015 ed oggi sottoposto a parere parlamentare.

Lo Schema di decreto legislativo sopra menzionato contiene importantissime novità in materia di diritto penale tributario e i suoi obiettivi principali sono i seguenti:

–                                 articolare meglio i rapporti tra sistema sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo;

–                                 ridurre l’area di intervento della sanzione penale ai soli casi di particolare disvalore giuridico, etico e sociale caratterizzati da “comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente e soggettivamente inesistenti” (si veda la relazione illustrativa allo schema in questione).

Sono numerosi i casi dei quali lo studio si sta occupando che saranno toccati direttamente dalle novità sopra dette; uno di questi riguarda il reato di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dall’art. 10 bis DLvo n. 74/2000.

Articolo che viene revisionato non solo per quanto riguarda l’innalzamento della soglia di punibilità (che da € 50.000 passa ad € 150.000,00) ma, soprattutto, per la possibilità di applicare alle fattispecie dallo stesso contemplate la causa di non punibilità costituita dal pagamento del debito tributario di cui al nuovo art. 13 co. 1 Dlvo n. 74/2000 (applicabile anche ai reati di cui agli artt. 10 ter e 10 quater, co. 1).

Qualora l’art 13 sopra detto entrasse in vigore, infatti, il reato di cui all’art 10 bis non sarebbe punibile qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, venisse estinto il debito tributario (sanzioni amministrative ed interessi compresi) mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento e/o del ravvedimento operoso.

Si tratta di una grande novità del nuovo sistema sanzionatorio che non è prevista dall’attuale Dlvo n. 74/2000 (l’odierno art. 13 contempla, infatti, per casi analoghi una semplice circostanza attenuante ed altri benefici sotto il profilo sanzionatorio ma non una causa di non punibilità).

Altro importante cambiamento riguarda il caso in cui il contribuente abbia rateizzato il pagamento del debito tributario.

In fattispecie analoghe, la giurisprudenza che in questi anni è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alle misure cautelari reali (che nei procedimenti penali che riguardano i reati tributari costituiscono uno dei veri fardelli per il contribuente), è sempre stata abbastanza rigida, non dando rilievo alla rateizzazione neppure se accompagnata da una fideiussione.

Se entrerà in vigore la nuova normativa, invece, qualora il debito tributario venga rateizzato e anche se non verrà estinto prima dell’apertura del dibattimento, resterà una possibilità per il contribuente, ovvero quella di avere un termine di tre mesi, eventualmente prorogabile una volta per altri tre mesi, al fine di estinguere il debito con il Fisco ed ottenere l’applicazione da parte del giudice della causa di non punibilità di cui all’art 13 in questione. In tal caso la prescrizione del reato resterà sospesa.

Lo Schema di decreto legislativo sopra richiamato segna un momento di svolta per il sistema sanzionatorio penale tributario in generale e, in particolare, per l’art. 10 bis che ha una sua specifica e tormentata storia nell’ordinamento penale italiano.

Va infatti ricordato che detto reato è stato introdotto nel nostro sistema giudico dalla legge finanziaria del 2005 dopo che, in passato, era stato epurato dal sistema sanzionatorio penale previsto dall’abrogata L n. 516/1982 in quanto profondamente diverso dalle fattispecie in essa previste caratterizzate dalla volontà di evasione.

Si era allora tentato di configurare i casi di omesso versamento come appropriazioni indebite ma la Corte di Cassazione aveva sostenuto che mancava l’elemento costitutivo dell’”altruità”, non essendo le somme da versare mai uscite dal patrimonio del sostituto d’imposta.

Ecco allora che era intervenuto il legislatore del 2005 che aveva reintrodotto la punibilità sotto il profilo penale del mero inadempimento di una obbligazione tributaria che, in nessun altro caso, assumeva rilevanza penale. Si pensi ad esempio che non era punita né l’omessa dichiarazione della dichiarazione annuale, né il mancato rilascio delle certificazioni dell’avvenuto versamento (condotte invece punite sotto la vigenza della legge dell’’82).

Oggi il legislatore sembra volere riconoscere alla fattispecie di omesso versamento delle ritenute certificate la natura di mero illecito tributario tornando alla precedente visione (ante 2005).

La ratio di tale scelta ben si comprende leggendo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di cui si tratta ove si afferma chiaramente che si vuole concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della di lui condotta attraverso al soddisfazione dell’erario laddove lo stesso ha indicato correttamente il proprio debito. L’inadempienza, infatti, in questi casi è successiva e non è accompagnata da quelle condotte truffaldine e/o artificiose che il legislatore vuole invece punire duramente con il ricorso alla sanzione penale.

A questo punto, non resta che aspettare che lo Schema di decreto legislativo diventi l’atteso “DLvo che revisiona il sistema sanzionatorio”!

 

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