Categorie: Diritto Penale | Diritto Unione Europea e Antitrust

Il risarcimento delle vittime da reato intenzionale violento: tra la sentenza della Corte di Giustizia e la vecchia e nuova normativa nazionale in materia.
Data: 11 Ott 2016
Autore: Giuseppe Giacomini

La sentenza resa ieri dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-601/14, rappresenta un punto di svolta sul tormentato tema relativo all’obbligo dello Stato di garantire l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti secondo i parametri stabiliti dalla direttiva 2004/80/CE cui lo Stato italiano doveva dare piena attuazione entro il 1° gennaio 2006.

Il percorso storico attraverso cui si è giunti a questa fondamentale pronuncia merita essere sinteticamente ricordato anche perché costituisce l’esempio di come lo Stato italiano abbia tentato di sottrarsi per lungo tempo dalla corretta attuazione della direttiva, anticipandosi sin da ora che anche la presente legge nazionale in materia (n. 122 del 7/7/2016) lascia aperte talune non marginali perplessità anche se, all’articolo 11, si afferma essere stata emanata “in attuazione della direttiva 2004/80/CE”.

Venendo all’excursus storico, si ricorda che non avendo l’Italia rispettato il termine del 1° gennaio 2006, la Commissione UE aveva aperto una procedura di infrazione in esito alla quale la Corte di Giustizia del Lussemburgo aveva già condannato l’Italia con sentenza del 29/11/2007 (causa C-112/07).

Alla vigilia della sentenza della Corte UE, l’Italia aveva dato attuazione alla direttiva con Decreto legislativo 9/11/2007 n. 204. Tale decreto, tuttavia, non costituiva assolutamente una fedele attuazione della norma comunitaria limitando i casi di indennizzo solo a quelli previsti da leggi speciali relative a talune tipologie di reati intenzionali violenti (ad esempio reati di matrice mafiosa).

La Commissione UE apriva, pertanto, una nuova procedura di infrazione per violazione della direttiva con particolare riferimento al suo articolo 12, comma 2, ove è previsto che gli Stati membri devono istituire e garantire un sistema di indennizzo delle vittime per tutti i reati intenzionali violenti, anche di criminalità comune, commessi nei rispettivi territori a partire dal 30/6/2005.

La sentenza resa ieri dalla Grande Sezione non arriva dunque inaspettata ma è, in ogni caso,  importante segnalare che essa ha pienamente accolto le tesi della Commissione europea (Avvocato Enrico Traversa) oltre che le conclusioni che l’Avvocato generale Yves Bot aveva presentato all’udienza del 12/4/2016.

I principi che ne emergono sono sostanzialmente i seguenti:

  • le vittime di tutti i reati intenzionali violenti definiti nel diritto nazionale debbono poter beneficiare del sistema di indennizzo e uno Stato membro non può scegliere, tra i reati intenzionali violenti, previsti dal suo ordinamento penale, quelli che possono dare diritto a tale indennizzo. La Corte (punto 46 della motivazione), afferma espressamente che la determinazione dell’intenzionalità e della natura violenta di un reato, nonostante il fatto che gli Stati membri dispongano, in linea di principio, della competenza a precisare tali nozioni nel loro diritto penale interno, non li autorizza affatto a limitare il campo di applicazione del sistema di indennizzo soltanto ad alcuni dei reati intenzionali violenti. Ciò, infatti, rappresenterebbe un elusione dell’effetto utile della direttiva e del suo articolo 12, comma 2;
  • nel caso in cui l’autore del reato sia sconosciuto o insolvente, gli Stati membri debbono prevedere un indennizzo “equo ed adeguato” (punto 45 della sentenza) da parte di un fondo speciale che assicuri il risarcimento dei danni e, ai fini di garantire un diritto effettivo alla libera circolazione delle persone, ciascuno Stato membro è obbligato a dotarsi di un tale sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio;
  • non avendo la Corte UE posto alcun limite alla retroattività della propria decisione, deve intendersi che gli effetti di questa storica sentenza hanno natura retroattiva a partire dalla data in cui la direttiva doveva essere attuata (1/1/2006).

Detto in termini molto semplici e diretti, ciò significa che chiunque abbia subito negli ultimi 10 anni circa le conseguenze dannose di un reato intenzionale violento che non abbia avuto equo indennizzo per l’insolvibilità dell’autore del reato o perché tale autore è rimasto ignoto, ha la possibilità di adire la giurisdizione civile italiana per ottenere la soddisfazione del proprio diritto secondo le regole stabilite dalla Corte di Giustizia con la sua sentenza dell’11/10/2016.

Un’ultima breve notazione sulla Legge n. 122/2016 vigente oggi in materia. Come già accennato, la pretesa di costituire una corretta attuazione della direttiva 2004/80, non appare del tutto fondata. Restano infatti aperti almeno i seguenti profili:

  1. non si prevede un meccanismo finanziario idoneo a garantire un indennizzo equo ed adeguato;
  2. non si prevede la retroattività delle misure che la legge dispone;
  3. si statuisce (articolo 12, comma 1, lettera a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi che non sia superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tutti e tre i punti sono estremamente critici e, quanto all’ultimo, non si comprende davvero a quale ratio possa essere ispirato.

Avv. Giuseppe M. Giacomini

Esperto in diritto penale e dell’Unione europea

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