Categorie: Diritto Unione Europea e Antitrust

Immunità dalla giurisdizione alla Corte di Giustizia Europea
Data: 27 Set 2019
Autore: Giuseppe Giacomini

Maritime certification and jurisdiction immunity of States and Recognized Organizations (RO). Waiting for the judgement of the European Court.

Anche dopo molti anni di onorata carriera, un’udienza in Corte di Giustizia europea è sempre un’esperienza impegnativa, capace di suscitare emozione.

A maggior ragione quando il caso trattato riveste importanza strategica e riguarda il mondo marittimo e della certificazione (statutory e classificazione) delle navi. Attività di primaria rilevanza ed elevatissima qualità in Italia ed a Genova.

Il Tribunale di Genova infatti, nell’ambito di una controversia nazionale, ha ritenuto necessario formulare quesiti pregiudiziali interpretativi alla Corte UE sul contenuto di talune norme di diritto euro unitario ( principalmente il Regolamento 44/2001 CE ) per verificare se siano compatibili col principio dell’immunità dalla giurisdizione previsto dall’ordinamento internazionale allorché la condotta del soggetto agente sia espressione di un potere statuale (acta jure imperii) e se tale immunità sia riservata a solo beneficio dello Stato o possa estendersi anche ad entità qualificate che abbiano agito per sua espressa delega e per suo conto.

Detto in parole semplici, stiamo parlando dell’attività di certificazione (e classificazione, ad essa totalmente sovrapposta) che quasi tutti gli Stati al mondo delegano alle Recognized Organizations  (RO) e che garantiscono il rispetto delle principali Convenzioni internazionali (Solas ed altre) e la fiducia reciproca tra gli Stati sovrani che a tali Convenzioni aderiscono.

Immunità dalla giurisdizione, vale la pena chiarirlo, non vuol dire che il diritto al risarcimento di un danno causato da una condotta colpevole o negligente dello Stato o della RO da lui delegata non sia esercitabile, ma vuol solo dire che il diritto vantato deve essere esercitato davanti alla giurisdizione dello Stato della bandiera.

In parole ancor più semplici, la giurisdizione non è data dal luogo dove il fatto si è verificato o ove la RO ha sede, ma dalla bandiera della nave correlata all’evento dannoso.

Unica eccezione, secondo le nostre massime Corti, è il caso di condotte che siano definibili come “crimini contro l’umanità” per i quali l’immunità dalla giurisdizione non si applica né allo Stato che li abbia commessi né ai soggetti agenti per sua delega e conto.

Un dettaglio non irrilevante sottoposto all’esame della Corte UE è poi il fatto che la natura tecnica dell’attività svolta dallo Stato o dalla RO possa di per sé escluderla dalla nozione di acta jure imperii. La risposta sembra a noi debba essere negativa.

La natura tecnica dell’attività non ne esclude infatti la straordinaria rilevanza internazionale e, per di più, le RO che la svolgono hanno anche un potere decisorio estremamente importante che può arrivare al fermo della nave ove vengano riscontrate inadempienze agli standard certificati. Non sembra dubbio che un simile potere, strettamente immedesimato nella verifica tecnica, rappresenti l’esercizio di una autorità sovrana su cui si fonda la reciproca fiducia degli Stati in materia di sicurezza della navigazione internazionale.

Da considerare infine che l’immunità non sembra essere un tema su cui la Corte UE abbia competenza e che il Regolamento 44/2001 CE non pare applicabile al caso in esame.

Talune interessanti domande poste in aula dall’Avvocato Generale della Corte lasciano intendere che il suo autorevole punto di vista non sia indifferente a tale valutazione

Questi (ed altri) sono i temi trattati nella fase delle memorie scritte e all’udienza del 18 settembre in Lussemburgo, in sede di discussione orale svolta dal nostro Studio e dallo Studio Siccardi&Bregante.

Da segnalare il brillante intervento dello Stato francese, la discutibile tesi della Commissione UE e l’assenza del Governo italiano.

L’Avvocato Generale depositerà le sue conclusioni il 3 dicembre. Non resterà quindi che attendere la sentenza della Corte.

Giuseppe M. Giacomini

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