Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n 8883 del 10.2.2016 e depositata in data 3.3.16 che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna assolvendo gli imputati perché il fatto non costituisce reato in un caso di infortunio sul lavoro che aveva causato lesioni personali.
Con detta sentenza si è chiarito che qualora ci si trovi di fronte ad un comportamento “esorbitante” o “abnorme” del lavoratore, si applicherà un principio cd “auto responsabilità” dello stesso che impone di ritenere il datore e/o il suo delegato alla sicurezza esenti da qualsivoglia responsabilità
A tal riguardo merita di essere ricordato un passo della sentenza nella quale si afferma come “il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro al loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti fra più soggetti, compresi i lavoratori”, ai quali sono imposti specifici obblighi di diligenza, prudenza e perizia.
Avv. Laura Castagnola