The conflicting case law with respect to the use of INI-PEC and to the notifications to addresses taken from it.
Partendo dalle premesse, INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata ove, inserendo i dati richiesti di un determinato soggetto, è possibile estrarne il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Come è facile immaginare, tale sistema era molto utilizzato tra i professionisti che, per esigenze professionali, avessero bisogno di ottenere l’indirizzo pec di soggetti cui volevano indirizzare comunicazioni formali.
Di recente, la Corte di Cassazione, con svariate e ravvicinate pronunce, ha messo in dubbio l’attendibilità di INI-PEC e, in particolare, con l’ordinanza n. 24160/2019 ha ritenuto inidonei alla produzione degli effetti in tema di notifiche telematiche gli indirizzi pec estratti da tale indice in quanto, secondo tale pronuncia, l’unico registro valido ove poter reperire un indirizzo pec sarebbe il Registro degli Indirizzi Elettronici (cd. ReGIndE).
A fronte della confusione creatasi tra gli “addetti ai lavori” a seguito di tali pronunce, tuttavia, la Suprema Corte, con ordinanza del 15 novembre 2019, n. 29749, è tornata su tale principio rilevando l’esistenza di un errore nell’ordinanza n. 24160/2019 e procedendo alla correzione materiale della pronuncia, sostituendone il testo nella parte in cui negava l’attendibilità di INI-PEC.
Tale correzione, pertanto, parrebbe salvare il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2018 che avevano ritenuto valida la notifica effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata tratta da INI-PEC, in quanto pubblico elenco ex art. 6-bis D. Lgs. n. 82/2005.
Consci di tale contrasto, non resta che attendere prossime pronunce in merito per vedere se la Corte confermerà l’utilizzabilità anche dell’indice INI-PEC oltre a quello ReGIndE.