The European Public Prosecutor brand new EU Regulation, the “federal crimes”, the European investigation order and the very recent sentence of the Court of Justice in the s.c. “Taricco 2” case as concrete example of Europe’s progress trough criminal law.
In una fase certamente non facile sul percorso verso una sempre maggiore coesione politica dell’Europa, ancora una volta voglio sottolineare il ruolo positivo che, anche in questo momento, l’”area giuridica” continua ad esercitare in una traiettoria evolutiva costante (anche se,comprensibilmente, prudente).
Il settore del diritto penale, un tempo non lontano, area intoccabile e riservata al dominio sovrano degli Stati membri, non è più tale ed il percorso che nell’evoluzione dei Trattati si è compiuto fino a Lisbona ( Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea –TFUE-) non poteva non progredire.
La “Procura Europea” è oggi realtà ed i “reati federali” su cui sarà chiamata ad attivare la propria competenza provocheranno effetti, anche culturali, profondissimi nella percezione degli operatori e dei cittadini.
La prima proposta di Regolamento istitutivo della Procura Europea (EPPO) era stata fatta dalla Commissione UE nel 2013 quale naturale evoluzione/complemento ai già esistenti Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). La sua base giuridica è l’art. 86 TFUE che ne prevedeva la nascita mediante Regolamenti “per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”.
L’obiettivo è oggi raggiunto dopo che, avendo il Consiglio UE registrato la mancanza di unanimità sull’ultimo progetto di Regolamento elaborato e,quindi,l’assenza di accordo tra tutti gli Stati membri, 16 Paesi, il 3 aprile 2017, avevano notificato al Consiglio ed alla Commissione il loro intento di instaurare una procedura di cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Nel giugno 2017, altri 4 Paesi,tra cui l’Italia, avevano poi aderito a tale procedura.
E’ così che, dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il Regolamento (certo perfettibile) è stato approvato col coinvolgimento di 20 Paesi.
Solo per inciso voglio dire che la “cooperazione rafforzata” non potrà non essere lo strumento per procedere verso l’integrazione politica in settori essenziali e che, in questa fase, realisticamente, i progressi potranno realizzarsi attraverso di essa.
Senza esclusioni a priori, visto che tale strumento resta per sua natura aperto a successive adesioni.
Ciascuno dunque sia libero di prendersi il tempo che serve ma nessuno impedisca e chi lo ritiene maturo di dotarsi degli strumenti necessari a esercitare effettivamente una sovranità politica,economica, scientifico-tecnologica,difensiva e giudiziaria capace di competere adeguatamente nel confronto transnazionale.
Il resto è pura illusione. Nessuno Stato europeo (neppure la Germania) può, da solo, confrontarsi al livello necessario, oggi imposto dalle cose.
Diverso, ovviamente, è il ruolo che ciascun Paese dovrà avere nel luogo istituzionale europeo ove fondamentali componenti della sovranità ex nazionale vengano trasferite.
In questo ambito che attiene la sfera penale, sul quale il nostro Studio è particolarmente concentrato, voglio ancora ricordare un’altra novità assolutamente strategica.
Il 31 ottobre scorso, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 149/2017, con il quale sono state adottate modifiche al Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Sto parlando dell’Ordine Europeo di Indagine penale (OEI) di cui alla Direttiva 2014/41/UE su cui il Ministero della Giustizia ha emanato il 26 ottobre un’ottima Circolare attuativa.
Concludo poi, per ribadire l’estrema rilevanza ed impatto del contesto euro unitario sul diritto penale nazionale, ricordando la recentissima sentenza della Corte UE (grande sezione), resa il 5 dicembre scorso e nota agli operatori come Taricco 2.
Dal dialogo tra la nostra Corte Costituzionale e la Corte UE, si è giunti ad un chiarimento a mio avviso esemplare sul tema della prescrizione ove permetta l’estinzione di gravi reati in un tempo troppo breve secondo il diritto UE, della effettività della sanzione che può uscirne frustrata e del principio di legalità che, peraltro, non può essere violato applicando retroattivamente una prescrizione più lunga rispetto a quella prevista nel momento in cui il reato era stato commesso.
Ebbene, dopo una prima pronuncia di segno opposto, la Corte UE, preso atto dei rilievi sollevati dalla nostra Corte Costituzionale sul punto in una magistrale ordinanza di rinvio pregiudiziale interpretativo, ha preso atto della natura sostanziale e non processuale della prescrizione nell’ordinamento italiano (a differenza di quasi tutti gli altri Paesi membri), ed ha chiarito che i giudici italiani non possono che attenersi al principio di legalità che non consente l’applicazione retroattiva di una disposizione sostanziale penale più sfavorevole per l’accusato).
Al legislatore il compito di affrontare il tema per il futuro.
Questa dunque può essere l’Europa, attenta alla costruzione di un quadro comune ma non indifferente alle diversità fondate su principi fondamentali peraltro garantiti dalla Cedu e dalla stessa Carta dei diritti UE di Nizza.
Auguri forti e convinti a questa Europa affinché possa rappresentare con determinazione ed autorevolezza nel mondo un centro di civiltà e valori che altrove non hanno pari .