Categorie: Diritto Penale

L’ “insostenibile leggerezza” della turbativa d’asta in ambito portuale: dalla clamorosa assoluzione in Cassazione per gli imputati del processo per l’assentimento dell’area c.d.“Multipurpose” del Porto di Genova alle assoluzioni in udienza preliminare per alcuni degli imputati nel processo per l’assentimento del “Molo Martello” del Porto di Napoli
Data: 22 Set 2014
Autore: Serena Pagliosa

Com’è noto, alla fine di luglio di quest’anno, il nostro studio, nell’ambito della difesa di uno dei principali imputati nel processo relativo all’assentimento in concessione dell’area c.d. “Multipurpose” del Porto di Genova, ha visto accolta appieno la propria tesi difensiva dalla Suprema Corte di Cassazione che, ritenendo che i fatti reato contestati dalla Procura non sussistessero, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva confermato la precedente sentenza di condanna in primo grado.(si veda,su questo numero, il pezzo dell’Avv.G.Giacomini)
Si tratta, evidentemente, di un risultato importante, avente rilievo nazionale, ottenuto in un procedimento per turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), riguardante uno dei principali porti italiani, che si colloca nella “top ten” degli scali portuali del Mar Mediterraneo, con un traffico annuo di merci pari a 1.988.013 TEU (dato anno 2013).
Sempre alla fine del luglio scorso, precisamente in data 25/7, il nostro studio ha ottenuto un altro clamoroso successo in un analogo procedimento per turbativa d’asta, riguardante questa volta il Porto di Napoli, che com’è noto è un fondamentale snodo logistico per il Meridione d’Italia, con un traffico annuo di merci pari a 490.000 TEU (dato anno 2013).
Si tratta di procedimento penale scaturito dalle indagini effettuate dalla Procura di Napoli e dalla Guardia di Finanza partenopea, che hanno avuto ad oggetto l’attività svolta, negli scorsi anni, dall’Autorità Portuale di Napoli.
Nello specifico, la Procura di Napoli ha contestato ipotesi di reato con riferimento a diversi episodi riguardanti l’ex Presidente dell’Autorità Portuale, un dirigente e i membri di una Commissione tecnica di tale Ente, nonché un esponente dell’Avvocatura dello Stato e alcuni imprenditori portuali (e non) i quali ultimi, secondo l’impostazione accusatoria seguita dalla Procura, sarebbero stati indebitamente favoriti dall’assentimento e dalla gestione di aree demaniali, nonché dall’assegnazione di appalti vari, da parte della medesima Autorità Portuale di Napoli.
Tra le varie contestazioni formulate dalla Procura di Napoli, vi è quella relativa alla pretesa turbativa d’asta che avrebbe riguardato la procedura di assentimento delle aree e di uno specchio acqueo prospiciente il “Molo Martello” del Porto di Napoli, ai fini dell’ormeggio di un bacino galleggiante.
Tale imputazione è stata contestata all’ex Presidente dell’Autorità Portuale, ad un dirigente di quest’ultima, ad un Avvocato dello Stato, nonché ai cinque membri della Commissione tecnica giudicatrice (uno dei quali era il dirigente dell’Autorità prima citato, mentre gli altri quattro erano “esterni” a tale Amministrazione) chiamata ad applicare gli stringenti criteri di preferenza tra i canditati previsti dal bando di gara, relativamente alla valutazione del Piano di Impresa e dell’importo del canone annuo offerto dai candidati medesimi.
Secondo il Pubblico Ministero, i membri di tale Commissione (uno “interno” e quattro “esterni”, due di questi ultimi difesi dal nostro studio) avrebbero turbato il regolare andamento della gara, prima ritenendo che dovesse essere dichiarata aggiudicataria una delle due società che avevano risposto al bando (due società portuali primarie a Napoli), sulla base del Piano di Impresa e dell’offerta economica, poi sovvertendo tale decisione e dichiarando aggiudicataria l’altra società in gara, sulla base di un vizio di forma.
Le difese svolte dal nostro studio fin dalla conclusione delle indagini preliminari e, poi, all’udienza preliminare tenutasi dal 10 al 25/7 scorsi, hanno portato il Giudice dell’Udienza Preliminare a ritenere che i nostri Assistiti, nonché gli altri due membri “esterni” della Commissione, non avessero in alcun modo sovvertito la propria determinazione fondata sui criteri di preferenza previsti dal bando di gara (Piano di Impresa ed offerta economica) ed ha emesso, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere, risultando che il fatto contestato a detti imputati non è stato da loro commesso, mentre, per i medesimi fatti, ha disposto il rinvio a giudizio per gli altri imputati.

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