The reform of the civil procedure and the transfer to an arbitrator of pending cases and the assisted negotiation.
A quick look into two of the most interesting “procedural instruments” introduced by the recent judicial reform. The first one concerns the possibility of transferring pending proceedings to an arbitrator while the second one regards the so called assisted negotiation and the simplification of family law.
Giving citizens new ways to protect their interests will also be pursued by promoting the image of the lawyer by attributing him a central role and assigning him new powers of authentication / certification and warranty.
Con l. 10 novembre 2014, n. 162 è stato convertito in legge, con modifiche, il d.l. 132/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Ci occuperemo oggi delle due più evidenti novità in tema di Giustizia Civile, il c.d. passaggio in arbitrato delle cause pendenti e la negoziazione assistita, che rappresentano istituti interessanti mediante i quali i cittadini potranno contare su due strumenti potenzialmente utili per la risoluzione para contenziosa di controversie relative a diritti disponibili.
Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense.
Nelle cause civili pendenti sia in primo grado che in grado d’appello al momento dell’entrata in vigore della riforma e che non siano state ancora assunte in decisione, le parti, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, possono congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate.
Il trasferimento alla sede arbitrale non è consentito per le cause che abbiano ad oggetto diritti indisponibili o che vertano in materia di lavoro (salvo il caso in cui il contratto collettivo abbia prevista la soluzione arbitrale), previdenza e assistenza sociale.
Per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
Per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 le parti potranno prevedere concordemente l’arbitro unico mentre per la controversie di valore superiore sarà nominato un collegio arbitrale o concordemente dalle parti, ovvero dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Gli arbitri saranno designati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno cinque anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’Ordine circondariale sulla base di criteri di designazione automatica e di turnazione che saranno determinati da un emanando decreto regolamentare ministeriale.
È prevista la possibilità che il regolamento ministeriale preveda una riduzione dei paramenti relativi ai compensi degli arbitri.
Quando il procedimento venga trasferito in sede arbitrale, esso prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
Nel caso in cui il trasferimento in sede arbitrale sia disposto in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si concluda con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo sia riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, sia stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
Negoziazione assistita
La norma prevede che le parti che abbiano in essere una controversia su diritti disponibili (esclusa la materia del lavoro) possano perfezionare un accordo in forza del quale convengano di cooperare in buona fede e con lealtà per la risoluzione della controversia tramite l’assistenza di uno o più avvocati.
La convenzione deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità e deve essere previsto un termine di durata della procedura da un mese a tre mesi.
Gli avvocati hanno il dovere deontologico di:
– informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione;
– di non impugnare l’accordo alla cui redazione abbiano partecipato;
– di lealtà
– di tenere riservate e di non utilizzare le informazioni ricevute;
– di non deporre sui fatti di cui siano venuti a conoscenza, non avendo, peraltro , l’obbligo di farlo e non essendo essere utilizzate in un giudizio avente oggetto coincidente anche solo parzialmente con quanto oggetto della negoziazione, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in detta sede;
E’ stata poi introdotta una forma di NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA che entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (giorno successivo al 10.11.2014, data di pubblicazione, quindi il 9 febbraio), che prevede che chi intenda esercitare un’azione relativamente a determinate controversie debba, a pena di improcedibilità, invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
La negoziazione obbligatoria riguarda i casi di:
– danno da circolazione stradale;
– domande di pagamento di somme non superiori a 50mila euro;
Sono escluse le controversie relative a obbligazioni contrattuali che derivano da contratti tra “professionisti” e consumatori. In questi casi, all’avvocato non è dovuto compenso se la parte si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sono altresì esclusi:
– i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
– i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
– i procedimenti per di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
– i procedimenti in camera di consiglio;
– l’azione civile esercitata nel processo penale;
La negoziazione obbligatoria non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
La non accettazione dell’invito a negoziare o il mancato accordo possono essere valutati dal giudice ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.
L’accordo concluso, sottoscritto e certificato dall’avvocato/i, è titolo esecutivo e per la iscrizione di ipoteca. Esso deve essere integralmente trascritto nel precetto.
Sono state introdotte, poi, regole speciali per la negoziazione assistita nelle cause di separazione personale, di cessazione degli effetti civile o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e nelle cause di divorzio. In relazione a tali controversie le parti (delle quali ciascuna deve essere assistita da almeno un avvocato) possono, quindi, pervenire ad una soluzione consensuale mediante la conclusione di una convenzione di negoziazione
L’accordo concluso è trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale, quando non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli ulteriori adempimenti; in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 1992/104 e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica valuta, oltre che la regolarità dell’accordo, anche l’interesse dei citati soggetti deboli e, qualora ritenga l’accordo non rispondente a tali interessi, trasmette il fascicolo al Presidente del Tribunale per un sub procedimento che contempla la comparizione personale dei coniugi.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni.
All’avvocato che vìoli l’obbligo di trasmissione all’ufficiale di stato civile, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
Si segnala poi che sono state introdotte ulteriori semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio, mediante la previsione di accordi ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, con l’assistenza solo facoltativa dell’avvocato.
I coniugi, infatti, possono, autonomamente e senza la necessaria assistenza dell’avvocato, comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tale modalità semplificata è utilizzabile dai coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti ed a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si disponga il trasferimento di diritti patrimoniali.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni assunte, ma solo nei casi di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato previsto un doppio passaggio innanzi all’ufficiale di Stato civile a distanza di meno di trenta giorni. La mancata comparizione al secondo “appuntamento”, equivale a mancata conferma dell’accordo.